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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10270 - pubb. 07/04/2014.

Quando può ritenersi legittimo il divieto, imposto al fornitore di accesso ad internet, di accesso ad un sito internet che ospita senza autorizzazione materiale protetto da copyright


Corte Giustizia UE, 27 Marzo 2014. Est. Malenovsky.

Diritto d’autore – Art. 8 par. 3 della Direttiva 2001/29/CE – Nozione di intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso – Fornitore di accesso ad Internet – Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet che impedisce ai suoi abbonati l’accesso ad un sito – Bilanciamento tra diritti fondamentali. (1)


Il fornitore di accesso ad Internet è un “intermediario” ai sensi dell’art. 8, par. 3 della direttiva 2001/29/CE in quanto, essendo parte necessaria di ogni trasmissione in Internet di una violazione tra un suo abbonato e un terzo, consentendo l’accesso alla rete Internet, rende possibile tale trasmissione. Affinché il fornitore di accesso ad internet sia considerato un “intermediario” non v’è necessità di una relazione particolare tra il soggetto che viola il diritto d’autore o un diritto connesso e l’intermediario, né che i titolari di tali diritti provino che gli abbonati consultino effettivamente i materiali protetti messi a disposizione del pubblico essendo sufficiente che tale opera venga messa a disposizione del pubblico. (Raffaele Cangiano) (riproduzione riservata)

I diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a che sia vietato a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che metta in rete materiali protetti senza il consenso dei titolari dei diritti, anche qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure tale fornitore d’accesso deve adottare. (Raffaele Cangiano) (riproduzione riservata)

Il fornitore di accesso ad Internet non può ritenersi responsabile delle violazioni commesse dai propri utenti se dimostra di avere adottato tutte le misure ragionevoli, a condizione tuttavia che, da un lato, dette misure non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili e, dall’altro, che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di questa stessa ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare. (Raffaele Cangiano) (riproduzione riservata)

Il testo integrale

Il Commento
di Raffaele Cangiano

La Corte di Giustizia declina le condizioni affinché possa ritenersi legittimo il divieto, imposto al fornitore di accesso ad internet, di accesso ad un sito internet che ospita senza autorizzazione materiale protetto da copyright: prime riflessioni in merito alla sentenza della Corte di Giustizia del 27 marzo 2014 nella causa C 314/12 (UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih GmbH).
Con la decisione in commento, la Corte di Giustizia torna sulla dibattuta tematica della tutela del diritto d’autore contro le violazioni perpetrate sulle reti di comunicazione elettronica, a distanza di due anni e più dalle sentenze sui casi Scarlet Extended (C-70/10) e Sabam (C-360/10).
La vicenda sottesa alla controversia esaminata attiene alla compatibilità con il diritto dell’Unione dell’ingiunzione pronunciata dal Giudice austriaco nei confronti della società UPC Telekabel, fornitore di accesso ad internet, al fine di impedire l’accesso dei suoi abbonati al sito internet che offriva la possibilità di scaricare e guardare in streaming film prodotti da due società di produzione cinematografica, la Constantin Film e la Wega, senza l’autorizzazione di queste ultime.
Ebbene, la Corte anzitutto precisa che il fornitore di accesso ad internet è un “intermediario” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29: in quanto tale, egli ben potrà essere destinatario di un provvedimento inibitorio nell’ipotesi in cui i suoi servizi siano utilizzati da un soggetto terzo al fine di mettere a disposizione, su internet, materiale protetto da copyright senza l’accordo con i titolari dei diritti. Ciò in quanto, a giudizio della Corte, “il fornitore di accesso ad Internet è parte necessaria di ogni trasmissione in Internet di una violazione tra un suo abbonato e un terzo, in quanto, consentendo l’accesso alla rete Internet, rende possibile tale trasmissione”.
Tanto premesso, la Corte interviene a chiarire che non costituisce elemento ostativo all’intervento inibitorio l’assenza di un qualsivoglia rapporto contrattuale tra l’intermediario e l’uploader di materiale protetto, atteso che la sussistenza di una siffatta relazione non è richiesta dall’art.8, comma 3, della Direttiva e, per contro, la sua pretesa determinerebbe una riduzione sostanziale di quell’ “alto livello di protezione” riconosciuto ai titolari dei diritti che il considerando n. 9 pone quale obiettivo della Direttiva de qua.
Né è necessario che i titolari di tali diritti provino che gli abbonati abbiano effettivamente consultato i materiali protetti sul sito internet contestato, essendo sufficiente che tale opera venga messa a disposizione del pubblico, in linea con la giurisprudenza della Corte (cfr. sentenza 7 dicembre 2006, SGAE, C 306/05); e ciò in ragione dell’obiettivo della Direttiva 2001/29, che è quello “non solo di far cessare le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritti connessi, ma altresì di prevenirle”. In altri termini, è la mera disponibilità non autorizzata di materiale protetto a far sorgere in capo al titolare il diritto ad azionare la tutela prevista dall’art. 8, paragrafo 3, della Direttiva citata.
Chiarita in tal modo la legittimità dell’istanza del titolare del diritto volta ad ottenere un provvedimento inibitorio dal giudice anche in assenza di un rapporto contrattuale e senza che sia necessario fornire evidenza dell’effettiva consultazione del materiale protetto messo a disposizione, la Corte affronta l’ulteriore questione della conformità al diritto dell’Unione di un’ingiunzione giudiziale che non specifichi le misure tecniche da adottare, riversando l’onere della scelta sull’intermediario.
Ebbene sotto tale profilo, la Corte afferma che l’ingiunzione che lasci libero l’intermediario quanto alla scelta delle misure concrete da adottare, non comprime “la sostanza” della libertà d’impresa del destinatario del provvedimento, atteso che quest’ultimo potrà scegliere di adottare le misure tecniche che meglio si adattino alle risorse e alle capacità di cui dispone (non essendo l’autore della violazione, “il destinatario di tale ingiunzione non sarà tenuto a fare sacrifici insostenibili”) e siano compatibili con gli altri obblighi che è tenuto ad osservare, in primis il diritto fondamentale alla libertà di informazione degli utenti di internet.
Tuttavia, non può escludersi che il generico ordine di disabilitazione all’accesso trasferisca in capo al prestatore di servizi che ne è destinatario il rischio, nel caso di scelta di una misura tecnica particolarmente rigorosa, di inibire l’accesso anche a contenuti leciti, ulteriori rispetto a quelli oggetto dell’originaria contestazione, esponendolo così a rilevanti responsabilità nei confronti degli abbonati; o nel caso in cui opti per una misura soft, di esporsi alla sanzione prevista per l’inosservanza dell’ordine per inidoneità della misura prescelta. Pertanto, la Corte interviene a dettare una serie di condizioni che dovranno guidare l’intermediario nella scelta della misura più idonea.
Sotto il primo profilo, la Corte afferma che le misure prescelte devono essere “rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d’autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni”. Deve trattarsi di misure che “non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili”.
Sotto il secondo profilo, è sufficiente che l’intermediario dimostri di aver adottato “tutte le misure ragionevoli” per sottrarsi alla responsabilità per l’inosservanza dell’ordine impartito. Al riguardo, deve essergli riconosciuta la possibilità di far valere, innanzi al Giudice, la ragionevolezza della misura concretamente adottata. E non varrebbe ad inficiare tale giudizio di ragionevolezza la circostanza che alcune misure possano essere all’occorrenza aggirate, non conducendo quindi alla cessazione definitiva della violazione riscontrata, essendo sufficiente che dette misure “abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e scoraggiare seriamente gli utenti di Internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale, circostanza che spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare”.
La decisione della Corte offre un prezioso contributo al dibattito sulla legittimità dei provvedimenti che possono essere imposti in capo agli intermediari al fine di prevenire o contrastare le violazioni del copyright realizzate sulla rete internet. Essa, infatti, nel riconoscere la legittimità di un provvedimento ingiuntivo che non specifichi le misure concrete da adottare, da un lato ribadisce l’esigenza che le misure prescelte dall’operatore siano funzionali allo scopo di assicurare un elevato grado di protezione ai titolari dei diritti, funzionalità che non verrebbe meno quand’anche dette misure dovessero rivelarsi tecnicamente idonee a determinare la completa cessazione della violazione; e dall’altro afferma la necessità di un contemperamento degli interessi contrapposti, primo fra tutti quello della libertà degli utenti di internet di accedere alle informazioni lecite veicolate sulla rete. Libertà che risulterebbe ingiustificatamente compromessa a fronte di provvedimenti che “privino inutilmente” gli internauti dell’accesso alle informazioni lecite.
Un’indicazione utile sembra inoltre pervenire anche con riguardo al soggetto intitolato del potere di ingiunzione: infatti, per quanto la fattispecie esaminata dalla Corte abbia ad oggetto il provvedimento di un Giudice, laddove essa riconduce “alle autorità e ai giudici nazionali” la valutazione dell’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili le violazione di materiale protetto da copyright, sembra non precludere, almeno in astratto, la possibilità che ad adottare siffatti provvedimenti siano anche autorità amministrative o comunque amministrazione pubbliche, ove previsto dalla legislazione nazionale. E ciò in linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2000/31 (meglio nota come Direttiva “e-commerce”) che, agli articoli 12, 13 e 14, lascia impregiudicata la possibilità che un organo giurisdizionale o un’autorità amministrativa esiga che il prestatore dei servizi della società dell’informazione, tra cui rientra anche il fornitore di connettività alla rete, impedisca o ponga fine alla violazione riscontrata sulla rete. (Raffaele Cangiano)