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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10231 - pubb. 27/03/2014.

Responsabilità degli amministratori per i doveri di vigilanza in tema di prestazione dei servizi di investimento


Cassazione Sez. Un. Civili, 30 Settembre 2009, n. 20933. Est. Travaglino.

Intermediazione finanziaria - Violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento - Amministratori di società - Responsabilità solidale - Fondamento - Obbligo di vigilanza sul regolare andamento della società.


In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, i componenti del consiglio di amministrazione di una società, chiamati a rispondere, ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione dei doveri inerenti alla prestazione dei servizi di investimento posti a tutela degli investitori e del buon funzionamento del mercato, non possono sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società, gravando a loro carico un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. (Fattispecie anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5).

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