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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10228 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Roma, 17 Marzo 2014. .

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Onere probatorio.


Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’onere di dimostrare l’esistenza del credito, cioè di aver contratto l’obbligazione e di aver eseguito la relativa prestazione, grava sull’opponente e non può essere assolto, in presenza di specifica contestazione, con la produzione delle sole fatture, trattandosi di documenti unilateralmente prodotti dalla medesima parte che chiede l’accertamento dell’esistenza del proprio credito. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)