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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10208 - pubb. 20/03/2014.

Cancellazione delle società di capitali per protratta inattività e applicazione analogica della disciplina sulla cancellazione delle società di persone


Tribunale di Napoli, 07 Novembre 2013. Est. Quaranta.

Società di capitali – Istanza di cancellazione dal registro delle imprese per protratta inattività – Applicazione analogica della cancellazione per le società di persone – Esclusione – Cancellazione a seguito d’inattività di società in fase ordinaria ex art. 2490 c.c. – Esclusione – Cancellazione a seguito d’inattività di società di capitali in liquidazione – Competenza giudice del registro – Esclusione.


La disciplina della cancellazione per inattività di cui all’art. 3 dpr 247/2004 si riferisce alle società di persone, ove lo scioglimento opera di diritto al verificarsi delle cause indicate negli artt. 2272, 2308 e 2323 c.c. (rimanendo salvo il diritto dei soci di chiederne l’accertamento giudiziale, in ipotesi di contestazione tra loro) e la liquidazione non costituisce un procedimento imposto dall’ordinamento. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il meccanismo di cancellazione (ed estinzione) della società assolutamente semplificato, dettato in conformità ai criteri ispiratori di tutta la disciplina delle società di persone, non è assolutamente applicabile, neppure in via analogica, alle società di capitali. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Le cause di scioglimento delle società di capitali sono dettate dall’ art. 2484 c.c. Tale scioglimento prevede quindi un suo accertamento da parte dell’amministratore ( o una delibera dell’assemblea); nell’ipotesi d’inerzia di tali organi, una pronunzia giurisdizionale ai sensi dell’art. 2485 c.c. (non solamente eccezionale, come nel caso delle società di persone). In ogni caso esso produce i suoi effetti (in questo caso) solo dal momento della iscrizione dell’avvenuto accertamento volontario o giudiziale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Lo scioglimento della società di capitali è seguito ineludibilmente dalla fase della liquidazione, disciplinata dagli artt. 2487 e ss. c.c. La conseguente differenza sostanziale della disciplina tra società di persone e di capitali fa convenire che manchi il presupposto per l’applicazione analogica alle seconde del sistema delineato dall’art. 3 del dpr 247/2004.
L’art. 2490, comma 6 c.c., riguarda l’ipotesi della cancellazione d’ufficio di una società ( in liquidazione) che ometta di depositare per tre anni il bilancio finale di liquidazione. La chiusura della vicenda liquidatoria, mediante l’approvazione del bilancio finale di cui all’art. 2492 c.c., apre le porte alla cancellazione ( e conseguente estinzione) della società, con l’introduzione dei fenomeni successori regolati dall’art. 2495 c.c. A tale condizione – presupposto può essere parificata solo quella in cui, a liquidazione iniziata, la società ometta per tre anni il deposito di detto bilancio. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il meccanismo dettato dall’art. 2490 prescinde dalla sollecitazione del Conservatore alle parti (ovvero dal presupposto che porta al rimedio giudiziale dell’art. 2190)  e piuttosto pare espressione del principio per cui il Registro delle Imprese offra pubblicità certe ed aggiornate sulla situazione delle società. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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