Forma ad substantiam di contratti di investimento
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 04 Ottobre 2007. Pres., est. Tango.
Intermediazione finanziaria – Forma scritta dei contratti e degli ordini – Necessità – Distinzione.
La forma scritta ad substantiam è prevista, in modo tassativo, esclusivamente per i contratti che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento, intendendosi per tali non i singoli contratti di acquisto titoli, i singoli contratti di investimento, costituenti la prestazione del servizio di intermediazione, bensì i contratti che stabiliscono come gli ordini devono essere impartiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti – SLM & Partners
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