Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10174 - pubb. 13/03/2014

Rito sommario di cognizione: la prova testimoniale va articolata nel rispetto dell’art. 244 c.p.c. e la domanda infondata per prove male formulate non consente la conversione del rito

Tribunale Milano, 11 Luglio 2013. Est. Amina Simonetti.


Procedimento sommario di cognizione – Domanda da rigettare perché infondata in assenza di idonee prova – Decisione nelle forme del sommario – Sussiste.

Formulazione delle istanze istruttorie – Rispetto dell’art. 244 c.p.c. – Sussiste.



La valutazione di compatibilità del rito sommario di cognizione rispetto alla complessità dell’istruttoria necessaria per la decisione della domanda, deve essere compiuta considerando la tipologia di istruttoria da compiersi, per quantità e qualità di atti istruttori necessari per accertare i fatti giuridici allegati a fondamento della domanda e delle eccezioni sollevate, considerando le contestazioni e le questioni non contestate (che pertanto non necessitano di attività istruttoria per il loro accertamento) e considerando le prove che le parti hanno dedotto nei rispettivi atti di costituzione. Infatti, la specificità del rito sommario ex art. 702 bis cpc sta anche nella necessità che le parti, ma soprattutto il ricorrente, deducano negli atti di costituzione tutte le istanze istruttorie che ritengono di formulare per adempiere al loro onere probatorio ex art. 2697 c.c. perché solo attraverso le concrete allegazioni del thema decidendum e probandum delle parti il giudice può valutare nell’ambito di quel processo se la causa possa o meno essere decisa con una istruzione sommaria e in caso di valutazione negativa disporre il mutamento del rito ex art. 702 ter cpc. Se la valutazione del thema decidendum e delle prove dedotte dalle parti è tale da ritenere non provata la domanda, nonostante l’istruttoria che potrebbe essere necessaria per la dimostrazione dei fatti costitutivi, il giudice deve semplicemente rigettare la domanda ritenendola non fondata sulla base delle prove dedotte. La valutazione circa la conversione del rito non può essere condotta sulla base dell’insufficienza o inidoneità delle prove dedotte a fondamento della domanda, perché così facendo con la conversione del rito si rimetterebbe nei termini parte ricorrente per le allegazioni istruttorie, aprendo ad ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura dell’istruttoria non sommaria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove, ipotesi di conversione del rito non contemplata dall’art. 702 ter cpc. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel rito sommario di cognizione va respinta la prova orale che sia articolata senza il rispetto dell’art. 244 c.p.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale