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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10170 - pubb. 12/03/2014.

Scioglimento dei contratti pendenti, favore per l’iniziativa concordataria, poteri del giudice e necessaria disclosure nella fase del concordato con riserva


Tribunale di Rovigo, 06 Marzo 2014. Est. Martinelli.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Riconoscimento all'impresa proponente di un potere che prevale sull'interesse dell'altra parte - Espressione di una scelta di favore per l'iniziativa concordataria.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Facoltà del giudice di rigettare l'istanza esclusivamente per ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria - Valutazione della convenienza per i creditori - Esclusione - Giudizio sulla opportunità economica e meritevolezza della proposta - Esclusione.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Istanza proposta nella fase di concordato con riserva - Sintetica disclosure sulle finalità della procedura - Necessità.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Valutazione del tribunale - Valorizzazione del pregiudizio subito dalla controparte contrattuale - Esclusione - Condizioni - Limiti.


L'utilizzo della categoria dello "scioglimento", diversa dalla risoluzione, caratterizzata da causa giuridica non tipizzata e che si traduce nel riconoscimento all'impresa che propone il concordato di un potere che prevale sull'interesse dell'altra parte contrattuale, è espressione di una scelta di favore per l'iniziativa concordataria tesa al superamento dello stato di crisi o di insolvenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il giudice al quale venga richiesta l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti di cui all'articolo 169 bis L.F. può rigettare l'istanza esclusivamente per ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria, poiché ogni ulteriore diverso vaglio - ivi compreso quello della convenienza per gli stessi creditori- comporterebbe un giudizio sulla opportunità economica e meritevolezza della proposta stessa, che esula dal sindacato sulla causa concreta, la quale costituisce il limite di giudizio del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'eventuale accoglimento dell'istanza di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 169 bis L.F. proposta nella fase del concordato con riserva presuppone la necessaria sintetica disclosure sulle finalità della procedura, al fine di consentire un vaglio consapevole da parte del tribunale anche alla luce del problema della natura permanente degli effetti nell'ipotesi in cui la procedura concordataria non giunga conclusione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ambito del vaglio riservato al tribunale cui venga chiesta l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F., non dovrebbero essere valorizzati i pregiudizi subiti dalla controparte contrattuale, se non nei limiti di un sindacato prettamente giuridico di legittimità ed ammissibilità nei limiti imposti dallo stesso articolo 169 bis e dalle norme imperative dell'ordinamento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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