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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10169 - pubb. 12/03/2014.

Prova testimoniale e sostituzione di testi non indicati nei modi di cui all’art. 244 c.p.c.


Tribunale di Rossano, 15 Gennaio 2013. Est. Colombo.

Processo civile – Prova per testimoni – Mancata deduzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 c.p.c. e inderogabilità della indicazione – Impossibilità di sostituzione di testi – Sostituzione del teste deceduto con altro teste non ritualmente indicato.


Nel processo civile, ciascuna parte che intenda avvalersi della prova per testimoni, ha l'onere di indicare, a pena di decadenza ex art. 183 c.p.c. – nel processo ordinario di cognizione - o 414 c.p.c. – nelle controversie in materia di lavoro - , tutti i soggetti in grado di confermare i fatti controversi nel giudizio e non è consentita, quindi, la sostituzione dei testi, che non siano in grado di riferire sui fatti, con altri non originariamente indicati nelle memorie istruttorie ovvero nel ricorso introduttivo cosicché l'assunzione di testi che non siano stati preventivamente e specificamente indicati nel rispetto di dette norme è consentita solamente nei casi previsti dall'art. 257 c.p.c., la cui enunciazione deve ritenersi tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione di cui all’art. 244 c.p.c. è inderogabile. Ne consegue l’impossibilità, pertanto, di sostituire, anche, i testi deceduti prima della assunzione, con altri che non siano stati indicati, dalla parte stessa che ne chiede la sostituzione, nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.. (Michela Forte) (riproduzione riservata)

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