Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10150 - pubb. 10/03/2014

CTU disposta dal tribunale per deliberare sulla inammissibilità del concordato ex art. 162, co. 2, L.F. e diritto di difesa del debitore

Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2013, n. 22089. Est. Scaldaferri.


Concordato preventivo - Audizione dell'imprenditore in sede prefallimentare - Successiva domanda di ammissione al concordato preventivo - Espletamento di una c.t.u. - Nuova audizione - Necessità - Fondamento.



La disposizione contenuta nell'articolo 162 L.F., anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 169/2007, esige l'audizione del debitore ed anche la contestazione di eventuali circostanze, ostative all'ammissione al concordato, che siano state acquisite d'ufficio o emergano dagli elementi offerti dai creditori o dal pubblico ministero: è necessario, cioè, che sussista una corrispondenza tra i fatti emersi nel corso delle indagini e la contestazione dei fatti al debitore, qualunque possa essere la fonte di cognizione -acquisizione d'ufficio, dichiarazioni di privati, allegazioni del PM- e indipendentemente dal grado e dalla gravità della fonte stessa. Tali necessità inderogabili di tutela del diritto di difesa può ritenersi soddisfatta ogni qualvolta il debitore sia stato posto in condizione di svolgere le opportune contro deduzioni: non può, quindi, ritenersi soddisfatta detta condizione nel caso in cui al debitore che sia già stato sentito sulle istanza di fallimento proposte nei suoi confronti, non sia data la possibilità di contro dedurre sulle risultanze della consulenza di ufficio successivamente disposta dal tribunale al fine di deliberare la proposta di concordato avanzata pochi giorni prima dopo la sua audizione in sede prefallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale

Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com  


 


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