Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10143 - pubb. 06/03/2014

Per il rispetto della forma scritta ex art. 23 TUF non basta la sola firma dell'investitore ma occorre anche quella dell'intermediario

Tribunale Prato, 26 Agosto 2013. Est. Raffaella Brogi.


Acquisto obbligazioni Lehman brothers - Nullità per mancanza di forma scritta del contratto quadro - Firma del solo investitore - Insufficienza.



Nel caso di contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam la prova del contratto non può che essere data mediante la produzione del documento (o dei documenti) dai quali risulta l’accettazione di entrambe le parti. In mancanza di elementi di prova circa il riferimento alla consegna al contraente della copia contenente la sottoscrizione della parte (come pur avviene anche nell’ipotesi di contratti di intermediazione finanziaria, redatti in duplice copia, dove nella copia in possesso dell’intermediario, sottoscritta dal cliente, quest’ultimo dà atto di aver ricevuto una copia sottoscritta dal funzionario abilitato a rappresentare la banca). Non è inoltre condivisibile l’orientamento secondo il quale il requisito della forma scritta imposto dall’art. 23 t.u.f. richiede la sola sottoscrizione del cliente e non quella dell’intermediario. La previsione del requisito della forma scritta ad substantiam implica che debba essere consacrata per iscritto la formazione dell’accordo. Ciò significa che entrambe le parti del contratto devono apporre la loro sottoscrizione, ancorché non sia necessaria la contestualità in un unico documento. D’altra parte, la sola sottoscrizione del risparmiatore sarebbe sufficiente solo laddove il contratto di intermediazione finanziaria fosse qualificabile come negozio unilaterale. È tuttavia evidente come la fattispecie de qua assuma i tratti della bilateralità e non dell’unilateralità. La mancanza di sottoscrizione da parte dell’intermediario del contratto quadro non può che condurre pertanto all’applicazione della sanzione dell’invalidità sub specie di nullità sancita dall’art. 23 t.u.f.. (Andrea Bulgarelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Andrea Bulgarelli


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