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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10138 - pubb. 06/03/2014.

Prededuzione e Codice degli appalti: pagamento di credito di natura concorsuale nell'interesse della massa


Tribunale di Bolzano, 25 Febbraio 2014. Est. Francesca Bortolotti.

Accertamento del passivo - Prededuzione - Raccordo tra l'articolo 111 L.F. e l'articolo 118, comma 3, Codice degli appalti - Pagamento di un credito che apporta utilità alla massa garantendo miglior soddisfazione del ceto creditorio - Prededuzione - Esclusione.

Accertamento del passivo - Pagamento del credito del subappaltatore quale condizione di esigibilità del credito vantato dall'impresa fallita nei confronti della stazione appaltante - Esclusione.

Codice degli appalti - Sospensione del pagamento da parte dell'ente pubblico relativo ai SAL accertati in contraddittorio tra le parti - Esistenza di un contratto in corso di esecuzione - Necessità - Fallimento dell'affidatario - Scioglimento del contratto ipso iure.

Fallimento - Applicazione dell'articolo 118, comma 3, Codice degli appalti - Esclusione.

Appalto pubblico - Debito dell'ente pubblico nei confronti della società fallita - Obbligo di pagamento.


Dal raccordo tra l'art. 111 L.F. e l'art. 118, comma 3 del codice degli appalti non può dedursi che il requisito del collegamento occasionale ovvero funzionale, come elemento caratterizzante dei crediti prededucibili, sia da intendersi anche nel senso che il pagamento di quel credito, ancorché avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa in quanto apporta utilità alla massa garantendo la miglior soddisfazione del ceto creditorio, atteso che la norma sulla prededuzione va interpretata in senso restrittivo.

In ipotesi di fallimento, il pagamento del credito del subappaltatore, alla luce della disciplina del codice degli appalti, non è condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta a sua volta nei confronti della stazione appaltante.

Il meccanismo dettato dall’art. 118 del codice degli appalti, che prevede la sospensione del pagamento da parte dell’ente pubblico in favore della appaltatrice relativamente ai crediti da questa maturati fino a quel momento e relativi al S.A.L. accertato in contradditorio fra le parti, presuppone l’esistenza di una contratto ancora in corso di esecuzione, che deve essere portato a termine, per poi giungere al collaudo dell’opera, mentre in caso di fallimento dell’affidatario il contratto fra questo e la stazione appaltante si scioglie ipso iure.

L’articolo 118, terzo comma, del Codice degli appalti non può trovare applicazione in presenza di fallimento dovendo prevalere i principi cardine che regolano lo svolgimento della procedura fallimentare nel suo insieme, anche con riferimento alle tutele che tale procedura offre (insinuazione di tutti i crediti nello stato passivo, possibilità di opposizioni, possibilità di impugnazioni, ecc.), e diversamente verrebbe leso non solo il principio della par condicio creditorum ma il principio secondo cui tutti i pagamenti devono essere effettuati nell’ambito della procedura concorsuale in osservanza dei privilegi di legge e delle norme sulla prededuzione.

L’ente pubblico, il quale ha un debito nei confronti della appaltatrice fallita per opere da questa realizzate (anche per mezzo dei subappaltatori), deve adempiere le sue obbligazioni e pagare quanto dovuto alla procedura fallimentare, la quale poi provvederà a ripartire l’attivo fra i creditori nel rispetto della graduazione determinata dalla norme fallimentari e civilistiche. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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