Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10132 - pubb. 05/03/2014

Privilegio del professionista, domanda presentata dallo studio associato: mera presunzione superabile dalla prova della personalità della prestazione

Cassazione civile, sez. I, 08 Settembre 2011, n. 18455. Est. Bernabai.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ordine di distribuzione - Creditori privilegiati - Proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte di uno studio associato - Esclusione della personalità del rapporto d'opera - Presunzione - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. - Prova della cessione del credito spettante al singolo associato - Ammissibilità.



La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, cod. civ., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato. (massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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