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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10117 - pubb. 27/02/2014.

Azione responsabilità nelle s.r.l. e inapplicabilità dell’art. 2393 bis c.c.


Appello di Campobasso, 15 Febbraio 2014. Est. Rita Carosella.

Azione responsabilità nelle s.r.l. – Inapplicabilità dell’art. 2393 bis cod. civ. – Notificazione al Presidente del collegio sindacale – Insussistenza.

Azione responsabilità nelle s.r.l. – Inapplicabilità e/o incompatibilità dell’art. 2393 bis cod. civ. – Inapplicabilità e/o incompatibilità dell’art. 2477, comma 4, cod. civ..

Azione responsabilità nelle s.r.l. – Fatti compiuti ante riforma delle società – Giudizio intrapreso dopo riforma delle società – Applicabilità dell’art. 2476 cod. civ. novellato – Sussistenza.

Risarcimento del danno per fatto illecito e responsabilità contrattuale – Prescrizione – Decorrenza.

Responsabilità del Collegio sindacale – Nomina fittizia e/o abusiva – Onere della prova – Rimedi e condizioni.


A differenza di quanto previsto per le s.p.a. dall’art. 2393 bis c.c., per le s.r.l. il codice non prevede alcunché circa la necessità della notifica alla società anche in persona del Presidente del Collegio Sindacale, il che comporta che nelle s.r.l. è sufficiente, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, che quest’ultima sia evocata in giudizio in persona del suo legale rappresentante. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Nelle s.r.l. è prevista la possibilità per ciascun socio, indipendentemente dalla entità della partecipazione sociale, di esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori e, con riguardo alla incompatibilità della previsione di cui all’art. 2393 bis, comma 3, c.c. con il regime della s.r.l.; norma, quest’ultima, che non può essere recuperata attraverso il rinvio alle disposizioni sulla s.p.a., stabilito dall’art. 2477, comma 4, nei casi in cui è obbligatoria la nomina del collegio sindacale nella s.r.l. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

I fatti in cognizione si sono verificati in epoca anteriore all’1.1.2004, data di entrata in vigore della riforma del diritto societario, ma, ai fini della legittimazione del socio all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci occorre far riferimento alle norme processuali in vigore all’epoca della proposizione del giudizio, agosto 2008, ovvero all’art. 2476 c.c. come modificato dalla riforma del diritto societario. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come quello dipendente da responsabilità contrattuale, non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del danni di cui si chiede il risarcimento (Cass. n. 26020/2011) ma piuttosto dal momento in cui la produzione del danno si manifesta, all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile (Cass. n. 12666/2003, n. 12699/2010). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Il sindaco (sul quale gravava l’onere della prova contraria, anche indiziaria, per vincere la presunzione semplice di effettività della nomina) non ha comprovato documentalmente l’irregolarità del procedimento di iscrizione della sua nomina di sindaco nel Registro delle Imprese, non avendo prodotto la richiesta con i relativi allegati; e non ha assunto nessuna iniziativa avverso l’uso indebito ed illecito che assume sia stato fatto del suo nome. Data la gravità del comportamento che sarebbe stato serbato dai soggetti che hanno richiesto l’iscrizione della sua nomina, uso abusivo del nome altrui, falsificazione della firma altrui, era lecito attendersi una immediata reazione, rivolta a stigmatizzare e neutralizzare adeguatamente la condotta illecita che si assume serbata dall’amministratore, con la presentazione di una denunzia-querela per i delitti di cui agli artt. 494 e 485 c.p., e con il parallelo esercizio di un’azione civile per la cancellazione ex tunc dell’iscrizione della nomina. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Francesco Fimmanò


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