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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10083 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Bari, 02 Dicembre 2013. .

Fallimento – Accertamento dei crediti – Opposizione allo stato passivo – Procedimento – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – Termine dei dieci giorni – Natura ordinatoria – Effetti preclusivi del decorso del termine.


Il termine fissato con decreto per la notificazione del ricorso in opposizione allo stato passivo e del decreto medesimo, ai sensi dell’art. 99, IV co.del R.D. n. 267/1942, è ordinatorio e non perentorio. Tuttavia, l’inosservanza del termine ordinatorio non è priva di effetti posto che il suo inutile decorso produce gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività. Al riguardo, infatti, non ha rilievo la possibilità di chiedere la proroga del termine ordinatorio ex art. 154 c.p.c. in quanto tale istanza deve essere proposta prima della scadenza medesima. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)