Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10069 - pubb. 19/02/2014

Annotazioni in conto corrente e prescrizione. Mancato a pattuizione del calcolo delle valute e valuta effettiva

Tribunale Pescara, 24 Giugno 2013. Est. Chiara Serafini.


Contratti bancari – Conto corrente – Indebita annotazione di somme a favore della banca – Azione di ripetizione – Prescrizione – Decorrenza.

Contratti bancari – Oneri economici – Anatocismo – Determinazione del periodo di capitalizzazione – Necessità – Indicazione nel testo contrattuale – Necessità.

Contratti bancari – Valute – Spostamento delle valute dal loro tempo effettivo – Patto – Necessità.



In caso di annotazioni in conto a favore della banca, che non rispondano a validi titoli, la prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme comincia a decorrere dal tempo della chiusura del conto. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

Non può essere ritenuta valida una clausola contrattuale che non indichi in modo espresso la periodicità della capitalizzazione. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)

La mancata regolamentazione pattizia del calcolo delle valute comporta che nel rapporto operante tra le parti si debba comunque tenere conto solo della valuta effettiva, che fa riferimento alla data del giorno in cui la banca perde o acquista la disponibilità giuridica delle somme versate o prelevate. (Aldo Angelo Dolmetta) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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