Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10054 - pubb. 17/02/2014

Osservanza delle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e onere della prova. Commissione di massimo scoperto, usura e istruzioni della Banca d'Italia

Tribunale Roma, 23 Gennaio 2014. Est. Catallozzi.


Contratti bancari – Anatocismo – Rispetto delle condizioni previste dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 – Necessità – Onere della prova – Per intero a carico della banca.

Usura – Commissione di massimo scoperto – Rilevanza – Diversa determinazione della Banca d’Italia (per il periodo anteriore al gennaio 2010) – Irrilevanza.



Con riferimento al periodo successivo all’1 luglio 2000, è onere della banca dimostrare di essersi attenuta alle prescrizioni emanate dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci e Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

La commissione di massimo scoperto deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevante ai fini della determinazione del tasso usurario tutti gli oneri che il cliente sopporta in relazione all’utilizzo del credito e ciò indipendentemente dalle Istruzioni della Banca d’Italia nelle quali si prevede che la commissione di massimo scoperto non debba essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, traducendosi questa interpretazione in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci e Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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