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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10034 - pubb. 13/02/2014.

Rapporto professionale del sindaco con la società a carattere non occasionale quale causa di ineleggibilità


Cassazione civile, sez. I, 28 Marzo 2013. Est. Lamorgese.

Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Nomina - Cause di ineleggibilità e di decadenza - Rapporto di prestazione d'opera con la società - Nozione - Lavoro subordinato - Necessità - Esclusione - Carattere oneroso e continuativo dell'attività professionale - Sufficienza - Fattispecie.


In tema di società di capitali, il rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita, sancito dall'art. 2399 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società per azioni, o di decadenza dall'ufficio in ipotesi di avvenuta elezione, è configurabile non soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame riguardante lo svolgimento di attività professionali, rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere non saltuario nè occasionale (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo il corrispondente motivo di impugnazione, ha ritenuto concretamente incompatibile con la carica di sindaco della società poi fallita, invocata dal ricorrente quale ragione giustificativa del credito di cui aveva chiesto l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento di quest'ultima, la contemporanea, reiterata ed incisiva prestazione professionale da lui svolta, in un limitato arco di tempo e con l'intesa della sua onerosità, per conto della medesima società). (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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