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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10021 - pubb. 12/02/2014.

Nel concordato, a differenza del fallimento, la mancanza del bene gravato da privilegio non ne impedisce l'esercizio


Cassazione civile, sez. I, 17 Maggio 2013. Est. Scaldaferri.

Concordato preventivo - Credito privilegiato - Pagamento integrale - Necessità - Inesistenza, nel patrimonio del debitore, di bene gravato da privilegio speciale - Irrilevanza - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 169 del 2007.


La disciplina del concordato preventivo, vigente anteriormente alle modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (inapplicabile, nella specie, "ratione temporis"), caratterizzata dalla inapplicabilità dell'art. 54 legge fall., e dalla condizione essenziale ed indefettibile dell'integrale pagamento dei creditori privilegiati, comporta che, a differenza del fallimento, la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore del bene gravato da privilegio non ne impedisce l'esercizio, con la conseguenza che il credito resta privilegiato ed è concretamente riconoscibile la prelazione in sede di riparto dell'attivo. In un tale contesto, infatti, il privilegio assume rilevanza esclusivamente come qualità del credito, che, ex art. 2745 cod. civ., sorge privilegiato in ragione della sua causa secondo le disposizioni di legge, mantenendo, poi, tale qualità per l'intera procedura. (massima ufficiale)

Il testo integrale

Segnalazione di Paola Cuzzocrea, Avvocato in Mantova avvocato.cuzzocrea@gmail.com