Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8554 - pubb. 20/02/2013

Affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e rito processuale

Tribunale Varese, 23 Gennaio 2013. Est. Buffone.


Affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (già Figli cd. naturali) – Legge 10 dicembre 2012 n. 219 – Procedimento – Trattazione – Collegiale – Delega – Ammissibilità.

Affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (già Figli cd. naturali) – Legge 10 dicembre 2012 n. 219 – Procedimento – Rito Camerale – Affidamento e mantenimento dei figli nati nel matrimonio (già Figli cd. Legittimi) – Legge 10 dicembre 2012 n. 219 – Procedimento – Rito Ordinario speciale – Differenze – Ragionevolezza – Dubbi – Fase transitoria.



In materia di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il rito processuale tipizzato dal legislatore nell’art. 38 disp. att. c.c., con la Legge 219/2012, in virtù richiamo all’art. 737 c.p.c., deve ritenersi a trattazione anche se il Presidente può sempre delegare il giudice relatore per la fase istruttoria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

A seguito della Legge 219/2012, il Legislatore modula la disciplina processuale del mantenimento e dell’affidamento della prole, in seguito alla separazione dei genitori, secondo due strumenti processuali differenti: per i «figli nati fuori del matrimonio» (già figli naturali), il ricorso al rito camerale puro; per i «figli nati nel matrimonio» (già figli legittimi), il procedimento ordinario speciale di cui agli artt. 706 e ss c.p.c. Quanto non esclude dubbi in ordine alla compatibilità costituzionale di una tale scelta, con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), posto che lo stesso Tribunale si trova a regolare le stesse situazioni (e soprattutto i “figli” aventi gli stessi diritti) con un ordito di norme processuali differenti. Ad ogni modo, de jure condendo, trattasi di una fase da potersi ritenere “temporanea”, in virtù della delega legislativa in attesa di attuazione (art. 2 l. 219/2012) che ha, tra l’altro, proprio lo scopo “di eliminare ogni discriminazione tra figli”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 706 c.p.c.

Massimario, art. 737 c.p.c.


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