Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7660 - pubb. 01/08/2012

Aborto, presenza di gravi malformazioni e determinazione della donna per l'intervento abortivo; titolarità del diritto all'aborto della sola donna e legittimazione all'azione risarcitoria

Tribunale Brindisi, 26 Giugno 2012. Est. Natali.


Art. 6 l. aborto – Salute della donna – Grave pericolo – Patologia psichica derivante dalla conoscenza di gravi anomalie o malformazioni – Sussiste.

Presenza di malformazioni anche gravi – Determinazione della donna per l’intervento abortivo – Presunzione – Non sussiste.

Padre del nascituro – Risarcimento – Legittimazione attiva – Sussiste – Titolarità del diritto all’aborto – Rilevanza – Non sussiste – Preventivo parere del padre – Obbligatorietà – Non sussiste.



Come evincibile dallo stesso riferimento dell’art. 6 cit. alle "rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro", il grave pericolo per la salute - e non per la vita della donna - può interessare anche il solo profilo della sua salute psichica ed è indubbio che questo pericolo possa derivare alla donna da un processo patologico innescato dall’avvenuta consapevolizzazione ad opera del medico che il figlio concepito presenta, e perciò nascerebbe, con rilevanti anomalie o malformazioni. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
 
Non è possibile far discendere dalla presenza di una malformazione una presunzione, anche solo iuris tantum, di determinazione della donna per l’intervento abortivo. E ciò, in considerazione della pluralità culturale e di pensiero del Paese, nell’ambito del quale è indubbio che la fede cristiana ed, in particolare, cattolica, assuma un ruolo decisivo nella formazione delle coscienze. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
 
L’ampliamento del novero dei legittimati attivi e la ricomprensione, fra essi, del padre del nascituro non incide sul piano - distinto da quello della legittimazione all’azione risarcitoria - della titolarità del diritto all’aborto, che deve essere ricostruito quale diritto “solitario” della madre, né può giustificare una specie di procedimentalizzazione dell’esercizio del diritto de quo, consistente nel rendere obbligatorio, per la madre, l’acquisizione, in via preventiva, del parere del padre. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


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