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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7068 - pubb. 26/03/2012.

Mantenimento dei figli e forma dell’opposizione


Tribunale di Torino, 09 Marzo 2012. Pres., est. Michela Tamagnone.

Art. 148 c.c. – Natura giuridica – Opposizione – Forma.


Il provvedimento ex art. 148 c.c. riveste un carattere “ibrido”, nel senso che concreta non solo gli estremi di un titolo esecutivo, ma altresì l’inizio di una sorta di esecuzione presso terzi, con l’effetto che anche l’opposizione dovrà parimenti rivestire - oltre a quella di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si discuta dell’an o del quantum - anche quella di opposizione alla esecuzione (ex art. 615, comma 2 c.p.c.) se si contesti “la pignorabilità dei beni” ex art. 545 cpc. In tale ultima ipotesi, il Presidente riveste altresì il ruolo di giudice dell’esecuzione, e l’opposizione di cui all’art. 148 c.c. può concretare una opposizione alla esecuzione. Le forme dell’opposizione, però, sono quelle dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto compatibili. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari


Massimario, art. 545 c.p.c.

Massimario, art. 615 c.p.c.


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