Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6965 - pubb. 22/02/2012

Amministrazione di sostegno esclusione da capacità negoziale e designazione di avvocato

Tribunale Varese, 04 Febbraio 2012. Est. Buffone.


Amministrazione di sostegno – Decreto che esclude la capacità negoziale del beneficiario – Successiva nomina di un avvocato, da parte del beneficiario, per questioni stragiudiziali – Invalidità – Art. 412 c.c. – Sussiste.



In merito ai rapporti tra decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno che esclude la capacità negoziale del beneficiario e diritto dello stesso alla designazione di un avvocato, per quanto riguarda le nomine “fuori dal processo”, ogni volta che la legge attribuisce al beneficiario la possibilità di compiere da solo un atto (ad es. 413, comma I, c.c.), quest’atto può essere compiuto con l’assistenza di un avvocato, senza che i limiti del decreto di ADS possano ritenersi operativi, precludendolo, in questo caso, proprio il dato normativo. In tutti gli altri casi, al beneficiario è preclusa la nomina di un difensore e, dove ciò avvenga, il contratto di patrocinio stipulato è annullabile ex art. 412 c.c.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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