Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 4447 - pubb. 16/05/2011

Matrimonio con lo straniero e rifiuto del nullaosta per mancata adesione alla fede musulmana

Tribunale Piacenza, 05 Maggio 2011. Est. Manuela Andretta.


Matrimonio con lo straniero - Nulla osta rilasciato dall'autorità competente dello stato estero - Condizione per contrarre matrimonio - Esclusione - Valore puramente certificativo.

Matrimonio con lo straniero - Principio di libertà religiosa - Diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto - Rifiuto del nullaosta da parte dello Stato straniero - Mancata adesione alla fede musulmana.



In tema di matrimonio dello straniero nello stato italiano, si deve ritenere che il giudice possa supplire alla mancanza o alla inadeguatezza del certificato di nulla osta previsto dall'articolo 116, comma 2, c.c., il quale rappresenta non una condizione per contrarre matrimonio ma soltanto una formalità probatoria con valore puramente certificativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È illegittimo, in quanto contrario al principio di libertà religiosa ed al diritto fondamentale della persona di costituire una famiglia attraverso il matrimonio liberamente contratto, il rifiuto dello stato estero (nella specie l'Algeria) al rilascio del nulla osta al matrimonio (articolo 116, comma 2 c.c.), motivato con la mancata adesione alla fede musulmana del cittadino non musulmano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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