Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3399 - pubb. 14/03/2011

Assegno alimentare provvisorio, presupposti e prova dell'indigenza

Tribunale Brindisi, 23 Febbraio 2011. Est. Laura Liguori.


Alimenti - Concessione di assegno alimentare provvisorio - Condizioni - Presupposti - Prova dello stato di indigenza e della impossibilità di procurarsi i mezzi di sostentamento - Necessità.



La concessione di un assegno alimentare è subordinata all'assolvimento da parte del richiedente dell'onere probatorio dello stato di indigenza e dell'impossibilità, per cause indipendenti dalla sua volontà di procurarsi personalmente mezzi di sostentamento. I due presupposti devono ricorrere anche quando la richiesta di alimenti venga fatta dal donante nei riguardi del donatario, tenuto conto dell'assolvimento dell'obbligo con priorità rispetto agli altri soggetti egualmente chiamati a soddisfarlo (art. 437 c.c.). La fattispecie disciplinata dall'art. 446 c.c. è finalizzata a porre rimedio temporaneo e urgente a situazioni di particolare gravità, in presenza delle quali può risultare pregiudizievole attendere l'esito del giudizio di merito. Si tratta di presupposti assai simili a quelli per la richiesta e la concessione del provvedimento ex art. 700 c.p.c.. (Pierluigi D'Urso) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Pierluigi D’Urso


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