Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2873 - pubb. 09/02/2011

Separazione coniugi, provvedimenti temporanei ed urgenti del presidente e reclamo

Tribunale Varese, 27 Gennaio 2011. Pres., est. Paganini.


Reclamabilità dei provvedimenti emessi dal giudice istruttore ai sensi dell’art. 709, ultimo comma c.p.c. – Esclusione – Legittimità costituzionale – Sussiste.



Le ordinanze del giudice istruttore in materia di revoca o modifica dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal presidente del tribunale nell’interesse della prole e dei coniugi ai sensi dell’art. 708, 3° comma, c.p.c. non sono reclamabili. In primo luogo, i provvedimenti del giudice istruttore, emessi ex art. 709, utl. comma c.p.c., non hanno natura cautelare strictu sensu intesa. Non è, dunque, conferente il richiamo al rito cautelare uniforme. In secondo luogo, trattasi di provvedimenti temporanei inidonei ad incidere in modo definitivo sulla lite, potendoli il giudice istruttore sempre modificare o revocare ed essendo sottoposti, sempre, al controllo del Collegio al momento della remissione della causa al Tribunale. La soluzione sposata non contrasta con parametri costituzionali come sostegno taluni: a) non con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, posto che la discrezionalità del Legislatore nella tipizzazione di modelli processuali è ampia, con il solo limite della ragionevolezza e comunque è differente la decisione del Presidente (708 c.p.c.), assunta in modo del tutto sommario, da quella del giudice istruttore, assunta con il fascicolo completo; b) non con l’art. 24, Cost. perché, come visto, vi sono rimedi comunque ampi per il controllo delle ordinanze de quibus. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 708 c.p.c.

Massimario, art. 709 c.p.c.


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