Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19754 - pubb. 25/05/2018

Revisione dell'assegno di divorzio e tenore di vita: il mutamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità non si applica con effetto retroattivo

Tribunale Mantova, 24 Aprile 2018. Pres., est. Bernardi.


Revisione dell’assegno di divorzio ex art. 9 della legge n. 898/1970 - Presupposto - Giustificato motivo sopravvenuto - Mutamento della situazione economica delle parti - Necessità - Modifica dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al parametro del tenore di vita - Esclusione



Il presupposto per disporre la revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. art. 9 co. 1 della legge n. 898/1970, è costituito dal sopraggiungere di un giustificato motivo, da intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica delle parti. Non integra siffatto requisito il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l’assegno di divorzio -e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio- atteso che, altrimenti, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito (almeno di regola) nemmeno alla legge né può essere utilmente invocato il principio del c.d. “prospective overruling” atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale di Mantova

 

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Maria Magrì Giudice

 

- letti gli atti del procedimento n. 1557/18 R.G. Vol.;

- sentita la relazione del Giudice Relatore;

- visto il parere espresso dal P.M.;

- rilevato che A. M. (nato a M. il 21-12-1946), ha chiesto con ricorso presentato ex art. 9 della legge n. 898/1970, che venga revocato o comunque ridotto l’assegno di mantenimento posto a suo carico e in favore della ex moglie R. R. (nata a C. il 13-3-1948) e stabilito al momento del divorzio -con sentenza emessa da questo Tribunale n. 451/05 in data 9 febbraio/4 aprile 2005 (quanto alle statuizioni economiche essendo stata in precedenza emessa sentenza parziale sullo status n. 1289/02)- in € 350,00 mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (e ora pari a € 411,47), importo determinato tenendo conto che la moglie, in costanza di matrimonio, aveva goduto di un tenore di vita notevolmente superiore rispetto a quello esistente al momento del divorzio;

- osservato che l’istante ha motivato la richiesta asserendo 1) che dal 1-4-2004 è in pensione e percepisce un assegno di € 2.500,00; 2) che egli è usufruttuario dell’immobile in cui vive con l’attuale coniuge; 3) che la ex moglie è economicamente autosufficiente sicché sarebbero venuti meno i presupposti per la attribuzione in suo favore dell’assegno divorzile, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. 10-5-2017 n. 11504, posto che costei i- è pensionata dal 2008 con un assegno pari a circa € 1.300,00 mensili; ii- che ha ricevuto da esso istante, entro il 2010, la somma di € 25.183,70 quale quota parte del t.f.r.; -iii che è proprietaria della abitazione in cui vive, pur gravata da rata di mutuo (destinato a estinguersi nel 2031) pari a € 210,69 mensili; -iiii che essa conduce in locazione, da molti anni, una casa di vacanza sita sul lago di Como ove trascorre lunghi periodi;

- rilevato che R. R., costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo 4) che essa percepisce una pensione di soli € 835,00; 5) che l’immobile in cui abita è gravato da mutuo; 6) che l’immobile condotto in locazione e sito sul lago di Como era stato occupato in origine dai suoi genitori e che alle spese di locazione (pari a € 2.000,00 annui) concorrono la sorella e gli zii che, a turnazione, godono di tale appartamento; 7) che nudo proprietario dell’immobile in cui vive il ricorrente (acquistato nel 2005) è la sua attuale moglie e che la intestazione ad essa è stata fatto al solo scopo di non figurare come titolare di tale cespite; 8) che non è chiaro se il ricorrente sia proprietario di un immobile sito in località Zuoz di St. Moritz; 9) che essa, tenendo conto delle ordinarie spese da sopportare, non è economicamente indipendente non essendo più in grado, per ragioni anagrafiche, di dedicarsi a un’attività lavorativa;

- considerato che sono stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione e che, pertanto, non è necessario disporre ulteriori indagini sulle condizioni economiche delle parti;

- osservato che presupposto per disporre la revisione dell’assegno divorzile è il sopraggiungere di un giustificato motivo (v. art. 9 co. 1 della legge n. 898/1970) laddove siffatto presupposto deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-2007 n. 10133);

- rilevato che il ricorrente non ha dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni economiche successivamente alla pronuncia di divorzio risultando anzi, secondo quanto emerso nel corso del giudizio, un miglioramento delle stesse atteso che a) egli non è più gravato dell’assegno di mantenimento per la figlia, a seguito di statuizione del Tribunale di Mantova del 8-11-2006; b) ha instaurato un nuovo rapporto di coniugio con persona che percepisce uno stipendio di € 1.900,00 mensili e di cui, almeno in parte, può presumibilmente usufruire; c) è divenuto titolare del diritto di usufrutto sull’immobile in cui attualmente vive con la moglie per acquisto effettuato dopo il divorzio (il rogito è del 12-9-2005);

- rilevato, quanto alla erogazione dell’importo di € 25.183,70 quale quota parte del t.f.r., che ciò è avvenuto in esecuzione di accordi fra le parti intervenuti al momento del divorzio sicché tale fatto non può considerarsi circostanza sopravvenuta;

- osservato che non sono migliorate le condizioni economiche della resistente rispetto al momento del divorzio;

- considerato che non può qualificarsi come giustificato motivo ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970 il mero mutamento di giurisprudenza in ordine ai criteri con cui deve attualmente essere commisurato l’assegno di divorzio -e cioè con esclusione della rilevanza del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. sul tema Cass. 10-5-2017 n. 11504; Cass. 22-6-2017 n. 15481; Cass. 29-8-2017 n. 20525; Cass. 9-10-2017 n. 23602; Cass. 26-1-2018 n. 2042; Cass. 7-2-2018 n. 3015; Cass. 16-3-2018 n. 6663)- atteso che, in caso contrario, si verrebbe ad estendere a rapporti esauriti, perché coperti dal giudicato, una diversa interpretazione della regola giuridica a suo tempo applicata ma con efficacia retroattiva ciò che non è consentito nemmeno alla legge (perlomeno in via generale: v. art. 11 disp. prel. c.c.) e che produrrebbe un risultato valutato come irragionevole dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. sul tema Cass. S.U. 11-7-2011 n. 15144);

- ritenuto inoltre che non può neppure essere invocato il principio del c.d. “prospective overruling” atteso che il mutamento di giurisprudenza ha riguardato una norma di carattere sostanziale e non processuale (cfr. Cass. 24-3-2014 n. 6862; Cass. 3-9-2013 n. 20172; Cass. 11-3-2013 n. 5962);

- considerato pertanto che il ricorso non è meritevole di accoglimento;

- ritenuto che la natura della controversia, il recente mutamento dell’indirizzo interpretativo da parte della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile e il sorgere, per effetto di esso, di questioni applicative su cui non si è ancora consolidato un orientamento giurisprudenziale, giustificano l’integrale compensazione fra le parti delle spese di lite (cfr. Corte Cost. 19-4-2018);

 

p.t.m.

- rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Si comunichi.

Mantova, 24 aprile 2018.

Il Presidente

dott. Mauro Bernardi