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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1866 - pubb. 21/10/2009.

Mutuo contratto dall’inabilitato, autorizzazione e legittimazione del creditore all’annullamento


Tribunale di Torino, 22 Maggio 2009. Est. Di Capua.

Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato – Contratto di mutuo – Atto di straordinaria amministrazione – Autorizzazione del giudice tutelare – Necessità.

Tutela dell’interdetto e curatela dell’inabilitato – Annullamento del contratto – Contratto di finanziamento – Legittimazione del creditore all’azione di annullamento – Esclusione.


I contratti di mutuo conclusi dall’inabilitato in veste di mutuatario richiedono, trattandosi di atti di straordinaria amministrazione, l’intervento del suo curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il creditore dell’inabilitato non rientra tra gli “aventi causa” del medesimo ai sensi dell’art. 447, comma 3, cod. civ., e non è pertanto legittimato a richiedere l’annullamento del contratto di finanziamento dal predetto posto in essere. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi


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