Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18265 - pubb. 19/10/2017

Dichiarazioni dei redditi inattendibili e conseguenze processuali nel giudizio di separazione/divorzio

Tribunale Roma, 19 Maggio 2017. Est. Monica Velletti.


Procedimento di separazione o divorzio – Obbligo di rendere nota la propria situazione patrimoniale – Violazione – Conseguenze – Art. 116 c.p.c. – Sussiste

Procedimento di separazione o divorzio – Dichiarazione dei redditi della parte – Istruttoria – Dichiarazione risultata infedele – Obbligo di segnalazione alla Guardia di Finanza – Sussiste



Nell’imporre ai coniugi, nei procedimenti di separazione o divorzio di presentare non solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune”, il legislatore ha imposto un comportamento di lealtà processuale peculiare, che giunge sino al dovere di fornire alla controparte elementi contrari al proprio interesse. Questa deroga ai principi che reggono in generale l’attività difensiva, trova fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, nei particolari obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto matrimoniale (art. 29 Cost.). La sanzione processuale di comportamenti che si sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116 c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento separativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nell’ambito dei procedimenti in materia di famiglia, ove le risultanze delle dichiarazioni dei redditi risultino non congruenti rispetto alle risultanze processuali, l’autorità giudiziaria ha il dovere di segnalare la posizione del contribuente alla Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 36 del d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 che prevede che "i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale