Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16105 - pubb. 08/11/2016

Maggiorenne e trentaquattrenne: no alla protrazione dell’obbligo del mantenimento

Tribunale Milano, 29 Marzo 2016. Pres., est. Buffone.


Mantenimento del figlio maggiorenne – Obbligo a carico dei genitori – Figlio che abbia ormai raggiunto l’età di 34 anni – Persistente dell’obbligo del mantenimento – Esclusione – Possibilità di invocare gli alimenti ex art. 433 c.c.



Con il superamento di una certa età, il figlio maggiorenne, anche se non indipendente, raggiunge comunque una sua dimensione di vita autonoma che lo rende, se del caso, meritevole dei diritti ex art. 433 c.c. ma non più del mantenimento ex artt. 337-ter, 337-octies c.c. In forza dei doveri di autoresponsabilità che su di lui incombono, il figlio maggiorenne non può pretendere la protrazione dell’obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (Cass. civ., 20 agosto 2014 n. 18076). Ne consegue che la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata «in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani"» (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Nel tentativo di identificare una età presuntiva, va rilevato, in linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, che oltre la soglia dei 34 anni, lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non può più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso può, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto (v. regime degli alimenti). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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