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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7552 - pubb. 16/07/2012.

Accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società, nomina dei liquidatori e rapporti con il giudizio ordinario


Appello di Salerno, 03 Maggio 2012. Est. Colucci.

Società di capitali - Liquidazione della società - Procedimento di cui all'articolo 2485 c.c. - Necessaria partecipazione dei sindaci - Esclusione.

Società a responsabilità limitata - Accertamento di una causa di scioglimento ex articolo 2485 c.c. - Nomina dei liquidatori ex articolo 2487 c.c..

Società a responsabilità limitata - Accertamento di una causa di scioglimento ex articolo 2485 c.c. - Nomina dei liquidatori ex articolo 2487 c.c. - Natura sommaria del procedimento - Rapporto con il giudizio ordinario.

Società di capitali - Maggioranza assembleare - Determinazione - Società a responsabilità limitata - Metà +1 del valore delle quote.

Società a responsabilità limitata - Impossibilità di funzionamento dell'assemblea - Situazione di stabile conflitto tra blocchi equipollenti di soci - Assenza di prospettive di risoluzione della situazione di contrasto.

Società a responsabilità limitata - Omesso accertamento di una causa di scioglimento della società - Accertamento da parte del tribunale su articolo 2485 c.c. - Adozione di provvedimenti conseguenti - Condizioni.


Il fatto che l'articolo 2485 c.c., nell'inerzia degli amministratori, consenta anche ai sindaci di richiedere al tribunale la messa in liquidazione della società non significa che i sindaci siano litis consorti necessario di detto procedimento che venga promosso da altri soggetti legittimati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il provvedimento con il quale il tribunale accerta il verificarsi di una causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2485, comma 2, c.c., e il provvedimento con il quale il tribunale nomina i liquidatori, in caso di omissione dei competenti organi societari, ai sensi dell’art. 2487, comma 2, c.c., emessi a conclusione del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. (applicabile dopo l’abrogazione del c.d. rito societario), sono provvedimenti a carattere sommario, con i quali il giudice adito, dopo un'indagine sommaria e condotta incidenter tantum, può dichiarare l’intervenuto scioglimento della società e può nominare i liquidatori sul presupposto che la società sia sciolta; tuttavia, in tale sede, il tribunale non accerta in via definitiva né l’intervenuto scioglimento né le cause che lo avrebbero prodotto, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sussiste una sostanziale differenza di presupposti in ordine alla emanazione dei decreti di cui agli artt. 2485, comma 2, c.c., e 2487, comma c.c. 2, da una parte, e la sentenza che definisca l’eventuale giudizio ordinario avente ad oggetto l’accertamento della causa di scioglimento e le questioni concernenti l’instaurazione del procedimento di liquidazione, dall’altra; il decreto camerale, infatti, presuppone un accertamento di carattere sommario che prescinde senz’altro dal compiuto accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento e dei presupposti per avviare il procedimento di liquidazione della società. In ragione di ciò, la pendenza del giudizio ordinario avente ad oggetto l'accertamento della causa di scioglimento non costituisce ostacolo alla instaurazione del procedimento camerale di cui agli artt. 737 e segg. c.p.c. al fine di ottenere i provvedimenti di cui agli artt. 2485, comma 2, c.c., e 2487, comma 2 c.c.. La sostanziale diversità dei presupposti per la instaurazione del procedimento camerale ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. e dell’eventuale giudizio ordinario avente analogo oggetto, peraltro, porta anche ad escludere qualsiasi interferenza fra le due tipologie di procedimento, nel senso che ben può essere instaurato il procedimento camerale sia prima sia durante il procedimento ordinario; soltanto la definitiva statuizione in quest’ultimo giudizio emessa può, infatti, precludere il ricorso allo strumento sommario di tutela costituito dal ricorso ex art. 737 c.p.c. finalizzato alla emissione dei decreti di cui agli artt. 2485, comma 2, c.c., e 2487, comma 2 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per la validità di una deliberazione assembleare di società a responsabilità limitata occorre che il numero delle quote a favore della deliberazione sia superiore a quello del valore delle quote votanti in senso contrario, con la conseguenza che per aversi effettiva maggioranza occorre la metà più uno del valore delle quote. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Concreta l'ipotesi di impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società la circostanza che la vita sociale sia caratterizzata da una situazione di stabile conflitto tra blocchi equipollenti di soci, soprattutto nel caso in cui il contrasto fra i due blocchi di quote si trascini da lungo tempo e non emerga alcuna prospettiva di risoluzione della situazione di contrasto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Ai sensi dell'art. 2485, comma 2, c.c., nell’ipotesi in cui gli a

ministratori omettano di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e di adottare immediatamente i provvedimenti consequenziali, il tribunale può essere adito da soci, amministratori e sindaci, esclusivamente per l’accertamento della presenza della causa di scioglimento, e può altresì essere adito qualora, successivamente alla declaratoria giudiziale della causa di scioglimento, gli amministratori non provvedano a convocare l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti idonei a rimuovere detta causa o per la nomina dei liquidatori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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