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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3712 - pubb. 18/04/2011.

Impugnazione con ricorso cautelare del decreto presidenziale di nomina del liquidatore giudiziale nelle società di persone


Tribunale di Treviso, 19 Aprile 2010. Est. Caterina Liberati.

Società di persone - Società in accomandita semplice - Decreto di nomina di liquidatore giudiziale - Non reclamabilità - Accertamento negativo dei presupposti per la pronuncia - Giudizio ordinario - Ricorso in via cautelare d'urgenza - Ammissibilità.

Società di persone - Società in accomandita semplice - Decreto di nomina di liquidatore giudiziale - Ricorso in via cautelare d'urgenza - Valutazione della legittimità del provvedimento - Esclusione.


Se è vero che il decreto con il quale il presidente del tribunale, ai sensi dell'articolo 2275 c.c., nomina il liquidatore del patrimonio sociale non è reclamabile, è anche vero che ciascun interessato può promuovere, nelle forme e con le garanzie proprie del processo di cognizione, un giudizio volto ad accertare l'insussistenza della causa di scioglimento della società e ad ottenere la rimozione del decreto di nomina del liquidatore, con eventuale adozione in via d'urgenza delle misure cautelari che si rendessero necessarie. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il giudice adito in sede cautelare d'urgenza per la rimozione del decreto presidenziale di nomina del liquidatore adottato ai sensi dell'articolo 2275 c.c. non potrà sindacare le questioni di legittimità del provvedimento dovute ad eventuali irregolarità, posto che tali questioni potrebbero essere rilevate unicamente in sede di revoca dal presidente del tribunale che l’ha emesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Cause di scioglimento delle società


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