Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21634 - pubb. 14/05/2019

Responsabilità del liquidatore e onere della prova del creditore rimasto insoddisfatto

Tribunale Roma, 30 Gennaio 2019. Est. Romano.


Società – Responsabilità dei liquidatori – Fondamento – Natura – Onere della prova



La responsabilità dei liquidatori si fonda sulla prova di due presupposti, uno di natura oggettivo relativo al mancato pagamento dei debiti sociali e l’altro di natura soggettiva consistente nella riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo dei liquidatori, per cui la lesione dei diritti dei creditori si sostanzia nel mancato adempimento, con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dei doveri legali e statutari; in proposito.

La responsabilità del liquidatore deve essere esclusa quando il mancato pagamento del debito sociale non dipenda dal mancato inserimento di quest’ultimo nel bilancio finale, quanto piuttosto dalla mancanza di qualsiasi risorsa economica necessaria per poter procedere al pagamento. Peraltro, dalla giurisprudenza di merito è stato anche chiarito che la mancata richiesta, da parte del liquidatore, del fallimento o dell’ammissione ad altra procedura concorsuale, della società non integra di per sé un profilo di responsabilità, in assenza della specifica dimostrazione del fatto che tale declaratoria avrebbe permesso di pervenire alla soddisfazione dei creditori sociali.

Quanto alla natura, la responsabilità dei liquidatori in argomento costituisce una responsabilità di matrice tipicamente extracontrattuale per lesione del diritto di credito del terzo; ed invero, non appare condivisibile l’opinione che ravvisa, nella fattispecie in esame, un caso di responsabilità di natura contrattuale in considerazione della sua derivazione dalla violazione di una preesistente obbligazione ex lege; infatti, come quella degli amministratori nei confronti dei creditori sociali, anche la responsabilità dei liquidatori nei confronti dei creditori stessi è responsabilità da fatto illecito, disciplinata in via generale dall'art. 2043 c.c., e che trova soltanto un richiamo, senza alcuna mutazione di fondamento, nell'art. 2495 c.c. L'obbligo di procedere al pagamento dei creditori vincola il liquidatore nei confronti della società in liquidazione ed è inerente al suo incarico di liquidatore e non può confondersi con l'obbligo che vincola la società debitrice nei confronti del proprio creditore.

Ricade in capo al creditore che agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità del liquidatore l’onere probatorio in relazione all’esistenza del credito, all’inadempimento da parte della società e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa del liquidatore, oltre, ancora, al nesso di causalità con il mancato soddisfacimento del credito.

Pertanto, il creditore sociale rimasto insoddisfatto che intenda agire nei confronti del liquidatore ha l'onere di provare l'esistenza nel bilancio finale di liquidazione di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare il suo credito, e che, invece, sia stata distribuita ai soci, oppure la sussistenza di una condotta dolosa o colposa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di attivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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