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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20142 - pubb. 10/07/2018.

Responsabilità illimitata del socio unico di S.r.l.


Tribunale di Torino, 22 Giugno 2018. Est. Ciccarelli.

Società a responsabilità limitata - Variazione della compagine sociale - Socio unico - Adempimenti - Responsabilità illimitata


Il socio unico di società a responsabilità limitata che non adempia alle prescrizioni di cui all'art. 2470, commi 4 e 7, c.c. (entro trenta giorni dalla variazione della compagine sociale, deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, di una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio) acquisisce responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte dal mutamento della compagine sociale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. GABRIELLA RATTI Presidente

dott. MARCO CICCARELLI Giudice Relatore

dott. GUGLIELMO RENDE Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23347/2016 promossa da:

FALL. ITATEL SRL, elettivamente domiciliato in CUNEO, Corso Nizza n. 4, presso lo studio dell’Avv. LAZZARONE FRANCO, che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in allegato all’atto di citazione

ATTORE

contro

*

CONCLUSIONI

Il Procuratore di FALL. ITATEL SRL ha concluso:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, reiectis adversis e previa ogni necessaria pronuncia, − previa ogni necessaria pronuncia, − dichiarare tenuto e condannare il convenuto al risarcimento in favore del Fallimento attore di tutti i danni cagionati per i fatti per cui è causa, nella misura che verrà determinata dal Giudice in relazione all’entità dell’aggravamento del dissesto e che si propone in misura pari a quella individuata dal CTU, − dichiarare che il convenuto è solidalmente responsabile di tutti i debiti della fallita ITATEL S.r.l. per violazione dell’obbligo di pubblicità della qualità di società di capitali con unico socio, − in ogni caso con ogni consequenziale provvedimento e con vittoria di spese legali e rimborso di quelle di CTU e di CTP.” MOTIVI DELLA DECISIONE Il FALLIMENTO ITATEL SRL allega che:

a) ITATEL S.r.l., che aveva quale oggetto sociale l’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti idrici, telefonici, radiotelevisi, elettronici ed elettrici, è stata costituita in data 24.11.2005 e dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Cuneo del 27.6.2016 (R.G. 66/2016 - Sent. n. 28/2016);

b) con atto del 31.8.2008 ALDO C. è stato nominato amministratore unico (prima era membro del CdA, sin dalla costituzione della società), con carica dal 23.9.2008;

c) dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore ha proceduto a una verifica dei bilanci della ITATEL, da cui è emerso che:

1. nonostante il capitale sociale fosse stato interamente perduto già al termine dell’esercizio 2006, l’attività di impresa è proseguita (con finalità non meramente conservative) fino alla data del fallimento, comportando, di anno in anno, un aggravamento del dissesto;

2. sin dal 2006 ITATEL ha accumulato perdite che hanno comportato un pregiudizio, per la società e per i creditori, quantificabile in € 795.341,00, pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data del 31.12.2006 (€ -35.102,00) e il patrimonio netto alla data del fallimento (€ -785.312,16);

3. nel 2015 ALDO C. ha effettuato un pagamento preferenziale, per € 235.736,49, azzerando l’intero debito verso la Banca CR Savignano;

d) dal 17.12.2008 ALDO C. è divenuto socio unico della ITATEL S.r.l.; tuttavia non ha provveduto a pubblicizzare, nel registro delle imprese, negli atti e nella corrispondenza della società, che ITATEL era divenuta una società a responsabilità limitata con socio unico.

Chiede pertanto:

a) di condannare Aldo C. al risarcimento in favore del Fallimento di tutti i danni cagionati in ragione della continuazione dell’attività;

b) di accertare che Aldo C. è divenuto solidalmente responsabile di tutti i debiti della Fallita Itatel, per aver violato gli obblighi previsti dall’art. 2470 c.c.

ALDO C. non si è costituito.

La causa è stata istruita mediante CTU.

1. La responsabilità di Aldo C. in qualità di amministratore unico della Itatel

1.1 Il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato (2.8.2016), ha proposto l’azione di responsabilità nei confronti di Aldo C., dapprima componente del CdA della Itatel e poi, dal 23.9.2008, amministratore unico della società. Le cariche ricoperte dal C. in ITATEL e la loro durata risultano dalla visura storica della società prodotta in atti (doc. 3).

Il fallimento contesta al C. la violazione dei doveri connessi al proprio ufficio, in particolare:

a) il mancato accertamento della causa di scioglimento della Itatel s.r.l., consistente nella perdita del capitale sociale, risultante chiaramente dal bilancio d’esercizio 2006;

b) il compimento, dopo la perdita del capitale, di atti gestori non meramente conservativi, in violazione dell’art. 2486 c.c.;

c) il pagamento preferenziale per € 235.736,49 in favore del creditore Banca CR Savignano.

1.2 E’ stato conferito al CTU l’incarico di accertare:

a) quando si sia verificata la perdita del capitale sociale e quando essa fosse percepibile all’amministratore;

b) se esistessero prospettive di risanamento dell’impresa, tali da consigliare la prosecuzione della gestione societaria e se tali (eventuali) prospettive siano state in concreto perseguite dall’amministratore;

c) se e in quale misura sia aumentato il disavanzo e si sia aggravata la situazione economico patrimoniale della società, tra la data in cui l’amministratore poteva percepire l’intervenuta perdita del capitale sociale e la data del fallimento;

d) l’entità dei danni imputabili all’amministratore, derivanti alla società e ai creditori sociali per effetto della mancata adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482-bis, 2482ter, 2484 n. 4 e 2485 c.c., con defalcazione delle perdite che si sarebbero comunque verificate anche in caso di tempestiva liquidazione o istanza di fallimento in proprio.

Il perito d’ufficio ha analizzato tutti i documenti contabili della società e puntualmente risposto alle singole questioni prospettate; le conclusioni del perito, adeguatamente argomentate e ampiamente condivisibili, possono essere così sintetizzate:

a) nel 2006 si è verificata una perdita d’esercizio pari a € -35.099, che ha comportato la completa erosione del capitale sociale (€ 10.000) con conseguente impatto negativo sul patrimonio netto contabile (€ -25.073). Tale perdita era percepibile dall’amministratore almeno dal mese di aprile 2007; il tempo tecnico per accertare la disponibilità dei soci a ricapitalizzare la società è di circa un trimestre, decorso il quale, dal primo agosto 2007, l’amministratore avrebbe dovuto richiedere il fallimento in proprio o la messa in liquidazione della società;

b) nel verbale dell’assemblea dei soci del 30.4.2007, preso atto della perdita conseguita e dei provvedimenti necessari ai sensi dell’art. 2482-ter, i soci hanno deliberato di concentrare tutte le risorse a disposizione per privilegiare il recupero della perdita. Nelle successive assemblee (22.6.2007, 4.7.2007, 14.2.2007 e 9.1.2008), i soci hanno valutato l’opportunità di rinnovare alcuni contratti, di ridurre lo stipendio ai dipendenti e di coinvolgere altre aziende e consentire l’ingresso di nuovi soci per poter ampliare l’attività societaria ad altri settori. In maniera condivisibile, il CTU ha rilevato che, alla fine dell’esercizio 2006 e per tutto l’esercizio 2007, non erano ravvisabili prospettive di risanamento tali da rendere possibile una prosecuzione dell’attività d’impresa. Dunque, pur essendo consapevole dell’impossibilità di risanare la società e del fatto che fossero quasi certe le prospettive peggiorative, C. ha proseguito nell’attività sino alla data del fallimento;

c) tra la data in cui l’amministratore poteva percepire l’intervenuta perdita del capitale sociale (aprile 2007) e la data del fallimento, la situazione patrimoniale si è aggravata per un importo pari ad € 71.944,19, dato dalla differenza fra i debiti per salari e stipendi effettivamente accertati e quelli iscritti in contabilità. Deve tuttavia darsi atto che, nel corso del 2008, Aldo C. ha effettuato versamenti, a titolo di finanziamento soci, per complessivi € 390.255,00; anche se tale somma non è stata utilizzata per ricapitalizzare la società, essa è stata comunque utilizzata per pagare i debiti della stessa.

Dunque, alla differenza tra i patrimoni netti alla data del 31.12.2006 e alla data del fallimento, deve essere aggiunto (come posta negativa) l’importo di € 71.944,19 (di cui sopra). L’importo versato dal C. (quale posta migliorativa), invece, deve essere stornato dal patrimonio netto alla data del fallimento della società. Pertanto, l’aggravio del dissesto è quantificabile in € 441.928,00;

d) la fase di tempestiva liquidazione della società doveva essere avviata dal C. entro il 2007. Ai fini della quantificazione delle perdite che si sarebbero comunque verificate anche in caso di tempestiva liquidazione, occorre tenere conto che la società aveva appena stipulato 16 contratti di leasing per l’acquisto di automezzi, che potevano essere restituiti al locatore, praticamente, senza aggravi di costi e che le immobilizzazione materiali appena acquistate potevano essere rivendute più o meno allo stesso valore d’acquisto. In ogni caso il costo della liquidazione in bonis, per una fase liquidatoria di circa 12 mesi, sarebbe stato di € 20.000,00, considerando il costo del consulente per le pratiche di cessazione attività presso gli uffici competenti, le dichiarazioni fiscali e gli adempimenti contabili, il compenso del liquidatore, le minusvalenze per la vendita dei beni e gli eventuali costi addebitati dal locatore per la restituzione degli automezzi in leasing. Tale somma va, dunque, defalcata dai danni come calcolati al punto che precede.

1.3 Il criterio utilizzato dal CTU e dalla curatela per quantificare il danno arrecato alla società e ai creditori dal C., è quello “presuntivo” della differenza dei patrimoni netti. Tale criterio, secondo giurisprudenza costante (Trib. Milano, sent. n. 12118/2015) è applicabile ai casi in cui l’attività d’impresa sia proseguita per diversi esercizi (nel caso in esame 10) e sia concretamente impossibile ricostruire ex post, a fronte di un’attività dinamica e complessa come quella d’impresa, le singole operazioni “non conservative” del valore e della integrità del patrimonio sociale, espressamente vietate dall’art. 2486 c.c. Deve essere, poi, quantificato l’abbattimento che il patrimonio netto avrebbe comunque subito se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione a seguito della perdita del capitale sociale (Cass. S.U. sent. n. 9100/2015). Tali diminuzioni patrimoniali, infatti, non sono addebitabili agli amministratori in termini di quantificazione del danno, in quanto, anche se avessero tempestivamente messo in liquidazione la società, la svalutazione degli asset aziendali attivi, lo storno di alcune poste attive e l’emersione di particolari poste passive, oltre che lo svolgimento di un periodo di liquidazione più o meno lungo, si sarebbero comunque verificati (Trib. Milano, sent. n.12000/2015).

Nel caso in esame, l’attività d’impresa è proseguita per 10 esercizi, pertanto non è stato possibile ricostruire le singole operazioni non conservative attuate dal C.. Il convenuto, infatti, avrebbe dovuto fornire elementi documentali che permettessero di individuare specificamente le singole operazioni pregiudizievoli; in ogni caso, secondo le risultanze della CTU, egli non avrebbe dovuto porre in essere alcun tipo attività (tranne quella meramente conservativa) non essendoci prospettive di ripresa.

1.4 Alla luce delle risultanze della CTU, quindi, il C. è responsabile, ex art. 2486 c.c., per non aver adempiuto agli obblighi prescritti dagli artt. 2484 e ss. c.c. Nel caso in cui si verifichi una causa di scioglimento (tra cui rientra la riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale), gli amministratori devono dar corso alla liquidazione della società, salvo che l’assemblea deliberi un riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo. Nel caso di specie, dunque, pur avendo constatato il verificarsi di una causa di scioglimento della società, il C. ha continuato a svolgere l’attività sociale, senza limitarsi al compimento di atti finalizzati alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.

1.5 In conclusione, il danno accertato dalla CTU, è pari ad € 441.928, ed è quantificato come segue:

- differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2006 e il patrimonio netto alla data del fallimento, tenuto conto anche dei debiti per retribuzioni e stipendi non iscritti in contabilità Patrimonio netto al 31.12.2006 € -25.073 Patrimonio netto alla data del fallimento € -785.312 Debiti per retribuzioni € -71.944 Differenza patrimoni netti (comprensiva dei debiti per retribuzioni) Tot. € -832.183 - storno del finanziamento soci infruttifero effettuato dal C. nel 2008, pari ad € 390.255 - decurtazione delle perdite che si sarebbero comunque verificate anche in caso di tempestiva liquidazione, pari ad € 20.000 Differenza patrimoni netti € -832.183 Finanziamento soci infruttifero del C. € 390.255 Perdite che si sarebbero comunque verificate anche in caso di tempestiva liquidazione € 20.000 Danno addebitabile al C. Tot € 441.928 1.6 Il pagamento preferenziale effettuato dal C. in favore della banca CR Savignano, rimane “assorbito” nel danno già calcolato. Esso, infatti, rientra tra gli atti di gestione, non meramente conservativi, svolti dal C..

2. L’accertamento della responsabilità di Aldo C. per l’inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 2470 c.c., quale socio unico di Itatel.

Aldo C. è divenuto socio unico della Itatel nel dicembre 2008, con l’atto di cessione di quote del 17.12.2008; in tale data egli era (come si è detto) anche amministratore unico della società.

Ai sensi dell’art. 2470 commi 4 e 7 c.c., quando l’intera partecipazione appartiene ad un socio unico, gli amministratori, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione della compagine sociale, devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente i dati necessari a individuare il socio unico (il cognome e nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede e la cittadinanza dell’unico socio). Tale adempimento può essere effettuato, ai sensi dell’art. 2470 c. 6 c.c., anche dal socio unico o da colui che cessa di essere tale. Nel caso in cui tale adempimento non sia ottemperato, ai sensi dell’art. 2462 c.c., in caso di insolvenza della società, il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sorte dal momento in cui l’intera partecipazione gli è appartenuta sino a che non sia pubblicizzato nel registro delle imprese che si tratta di una società a responsabilità limitata con socio unico.

Nel caso di specie, il C. non ha mai provveduto (né come amministratore, né in qualità di socio) a pubblicizzare la modifica della compagine sociale, non essendo stata depositata nel registro delle imprese alcuna dichiarazione contenente i dati del socio unico. Per tale motivo, il C. ha acquisito la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali sorte dal 17.12.2008, data in cui ha acquistato l’intera partecipazione sociale. Egli non risponde illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali, in quanto sino alla data del 17.2.2008 la Itatel era una società a responsabilità limitata con più soci.

3. Le spese del giudizio Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico del convenuto.

Esse vengono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37 del 08.03.2018; si tiene conto della non particolare complessità della controversia, della assenza di difese del convenuto, rimasto contumace, e del pregio dell’attività difensiva;

fase di studio € 2.000 fase · fase istruttoria € 3.500 · fase introduttiva € 1.200 · decisoria € 3.000 E dunque in totale € 9.700, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Vanno poste in via definitiva a carico del convenuto le spese di CTU, già liquidate con provvedimento del 4.5.18.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:

condanna ALDO C. al pagamento in favore di FALLIMENTO ITATEL SRL di € 441.928,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

accerta che ALDO C. è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali di ITATEL SRL sorte dal 17.12.2008;

condanna ALDO C. all’integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di FALLIMENTO ITATEL SRL, liquidandole in € 9.700, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da provvedimento del 4/5/2018, a carico di ALDO C.

Torino, 22 giugno 2018

Il Giudice Relatore Marco Ciccarelli

Il Presidente Gabriella Ratti