Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19096 - pubb. 23/02/2018

Impugnazione delle delibere assembleari per abuso di potere

Tribunale Roma, 31 Marzo 2017. Est. Romano.


Società di capitali – Impugnazione delle delibere assembleari – Abuso di potere – Nozione



Nel nostro ordinamento societario non esiste una norma che identifichi espressamente una fattispecie di abuso nelle deliberazioni assembleari. La figura del’abuso di potere rappresenta un limite al principio maggioritario vigente nel diritto societario, corrispondente al principio generale dell’ordinamento giuridico secondo il quale è vietato abusare dei propri diritti e quindi fare di essi un esercizio emulativo.
Il riconoscimento della figura dell’abuso di potere trova il suo fondamento nel riconoscimento della società come contratto. I soci devono eseguire il contratto secondo il principio di buona fede e correttezza nei loro rapporti reciproci, ai sensi degli artt.1175 e 1375 c.c..
L’abuso o eccesso di potere è causa di annullamento/invalidità delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società e costituisca una deviazione dell’atto dallo scopo economico-pratico del contratto di società, per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale ovvero quando costituisca il portato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. I due requisiti testé evidenziati non sono richiesti congiuntamente, ma in alternativa.
È comunque necessaria la dimostrazione di un esercizio “fraudolento” ovvero “ingiustificato” del potere di voto, dovendo l’abuso concretarsi nella intenzionalità specificamente dannosa del voto, ovvero nella compressione degli altrui diritti in assenza di apprezzabile interesse del votante. La prova è onere della parte che assume l’illegittimità della deliberazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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