Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18997 - pubb. 08/02/2018

La revoca 'd’urgenza' dell’unico socio accomandatario non comporta lo scioglimento della società in accomandita

Tribunale Torino, 16 Gennaio 2017. Est. Di Capua.


Società di persone – Revoca per giusta causa dell’amministratore – Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. – Ammissibilità – Revoca dell’unico socio accomandatario – Necessario scioglimento della società – Esclusione – Ammissibilità della nomina di amministratore provvisorio – Sussiste



La revoca giudiziale per giusta causa dall’amministratore di una società di persone può operare anche d’urgenza ex art. 700 c.p.c… [Nella fattispecie, il Tribunale ha accolto la domanda di revoca per giusta causa dell’amministratore che: si era spogliato dei propri poteri gestori nominando due procuratori speciali i quali ostacolavano i soci nell’esercizio del loro diritto di controllo sulla contabilità sociale; aveva affidato la gestione della società ad un suo fornitore in evidente conflitto di interessi con la società stessa; era inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione dei locali commerciali usati dalla società.].
Alla revoca dell’unico socio accomandatario non consegue immediatamente lo scioglimento0 della società, essendo applicabile la disciplina ex art.2323 c.c., con conseguente possibilità per i soci di una rivisitazione dei patti sociali entro sei mesi dalla revoca e di nomina medio tempore di un amministratore provvisorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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