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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18472 - pubb. 18/11/2017.

La perdita della qualità di socio comporta la delegittimazione ad impugnare la delibera assembleare


Tribunale di Roma, 30 Giugno 2016. Est. Clelia Buonocore.

Società – Delibera assembleare – Impugnazione – Legittimazione ad agire – In caso di intestazione fiduciaria di quote – Spetta al fiduciario

Perdita della qualità di socio successiva alla delibera – Difetto di legittimazione ad agire – Sussiste


Nell’ipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie, nei rapporti esterni deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario in quanto il cd. factum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni.

Le condizioni dell’azione – ivi compresa la legittimazione ad agire – devono sussistere non solo all’atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia.

Ove la deliberazione assembleare risulti viziata, il socio assente o dissenziente può esercitare l’azione di invalidità. Tuttavia, il venir meno, in corso di causa, del suo requisito di legittimazione impedisce al giudice di dichiarare l’invalidità della deliberazione impugnata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Ai principi sopra richiamati fa eccezione unicamente l’ipotesi in cui il venir meno della qualità di socio in capo all’impugnante sia diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Invero, se l’annullamento della deliberazione può condurre al ripristino della qualità di socio dell’attore, sarebbe logicamente incongruo – e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall’art.24, I co., della Costituzione – l’addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’attore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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