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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18363 - pubb. 01/11/2017.

Legittimità di clausola antistallo del tipo roulette russa


Tribunale di Roma, 19 Ottobre 2017. Est. Romano.

Patto parasociale – Clausola c.d. roulette russa – Validità

Patto parasociale – Clausola c.d. roulette russa – Divieto di patto leonino – Validità

Patto parasociale – Divieto di patto leonino – Applicabilità


Non può ravvisarsi all’interno del diritto societario alcuna norma imperativa implicita che vieti o renda illegittima ex ante una clausola antistallo del tipo della roulette russa anche nel caso in cui la parte titolare del potere di determinare il prezzo non sia soggetta ad alcun criterio obiettivo da seguire e ciò a condizione che la clausola non porti, necessariamente, ad una determinazione iniqua. Ciò che l’ordinamento vuole non è tanto la fissazione di un valore intrinsecamente equo, ma che la clausola pattizia non consenta, a priori, di fissare un valore manifestamente iniquo. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

La clausola della roulette russa ha la funzione di risolvere uno stallo gestionale e non implica alcuna violazione del patto leonino. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

Il divieto di patto leonino si applica a tutti i tipi sociali (e, pertanto, anche alle società di capitali) ed anche ai patti parasociali che comportino l’esclusione totale e costante di uno o più soci dal rischio di impresa o dalla partecipazione agli utili. Ed infatti, è ben vero che i patti parasociali, in quanto stipulati tra le parti non uti soci ma uti singuli, non entrano nel contenuto del contratto sociale ed assumono valenza meramente obbligatoria tra coloro che li hanno sottoscritti, senza vincolare la società. Tuttavia, non può non considerarsi che l’art. 2265 c.c., nel contemplare la nullità del patto leonino, non distingue tra patto inserito nel contratto di società e patto autonomo. Inoltre il patto parasociale, pur formalmente estraneo al contratto di società, si presenta collegato ad esso poiché tendente a realizzare un risultato economico unitario; tale collegamento vale a ricondurre il patto formalmente estraneo al contratto di società all'interno dell'operazione societaria ed a sottoporlo alla relativa disciplina, con la conseguenza che anche il patto parasociale deve considerarsi nullo ove sia elusivo del divieto di cui al citato art. 2265 c.c. (Roberto Ranucci) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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