Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1798 - pubb. 03/08/2009

Socio accomandante di s.a.s. e accesso ai documenti sociali

Tribunale Salerno, 16 Luglio 2009. Est. Colucci.


Società in accomandita semplice – Diritto del socio accomandante di accesso ai libri contabili e alla documentazione della società – Sussistenza.



Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante ha diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ed ha altresì il diritto di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società; ne consegue che detto socio ha anche diritto di estrarre copia dei libri sociali e di tutta la documentazione della società. (Nel caso di specie, il Tribunale ha altresì affermato che il mancato esercizio del diritto di controllo dell’accomandante per il tempo occorrente a far valere tale diritto in via ordinaria integra, di per sé, il requisito del periculum in mora). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ivan Lambiasi


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