Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14883 - pubb. 29/04/2016

Compravendita di partecipazioni sociali e oggetto della garanzia per vizi e difetti di qualità

Tribunale Roma, 05 Ottobre 2015. Est. Romano.


Società di capitali - Compravendita di partecipazioni sociali - Vizi e difetti di qualità - Oggetto - Diritti ed obblighi trasferiti tramite la partecipazione - Valore economico - Esclusione - Dolo

Società di capitali - Compravendita di partecipazioni sociali - Garanzie - Situazione della quota ceduta - Situazione patrimoniale della società - Oggetto e distinzione



Il vizio ed il difetto di qualità in relazione alla compravendita di partecipazioni sociali, essendo queste attributive di un insieme di diritti ed obblighi in relazione a una società, può attenere, in via generale, unicamente alla qualità dei diritti e obblighi che in concreto la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire. Non può riguardare, invece, il suo valore economico in quanto esso non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, in grado di assumere rilievo giuridico, come detto, solo ove, in relazione alla consistenza economica della partecipazione, siano state previste esplicite garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, che renda annullabile il contratto. D'altra parte, è stato correttamente osservato che il patrimonio sociale appartiene alla società e non ai soci, i quali non sono titolari di un diritto reale sui beni sociali e subiscono, per effetto delle perdite del capitale sociale, solo un danno riflesso a causa della diminuzione del valore della loro partecipazione. In altre parole, le tutele apprestate dalla legge - sia nella fase genetica (vizi della volontà) sia in quella funzionale (ai fini dell'esatta e corretta esecuzione del contratto) - proteggono l'interesse del compratore rispetto a discrepanze che riguardano le partecipazioni compravendute, non il patrimonio sociale.

La cessione delle partecipazioni sociali (azioni o quote) è un atto di disposizione patrimoniale che non ha per oggetto direttamente i beni sociali, poiché il bene mobile trasferito è dato dalla partecipazione sociale stessa, la quale esprime l'insieme dei diritti patrimoniali ed amministrativi che qualificano, secondo la tipica disciplina legale, lo status di socio. Quindi, la differente consistenza dei beni patrimoniali della società non incide sull'oggetto del contratto, o sulla qualità della partecipazione, e la sopravvenienza di passività o la minusvalenza di cespiti attivi, per effetto dei quali il valore del patrimonio sociale risulti diminuito, non possono costituire un vizio rilevante ai sensi della disposizione prevista dall'art. 1490 c.c., qualora l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia circa la consistenza del patrimonio sociale (cfr., Tribunale Milano, 10 maggio 2006, n. 5414, ma anche Trib. Roma, 19 settembre 2011, Tribunale Milano, 14 settembre 1992 secondo il quale il valore dei beni sociali non è rilevante ai fini della cessione della partecipazione sociale, con la conseguenza che il minor valore di essi rispetto al previsto non costituisce vizio rilevante ai sensi dell'art. 1490 c.c. salvo che l'alienante non abbia espressamente assunto la garanzia del valore del patrimonio aziendale).

Al di fuori dell'ipotesi del dolo, il cedente risponde solo se ha assunto una conferente garanzia sul valore economico della partecipazione ceduta. In tutti gli altri casi va ribadita l'irrilevanza delle maggiori passività pregresse o delle minori attività, scoperte dall'acquirente successivamente al perfezionamento del contratto di cessione di quote, con conseguente perdita di valore delle stesse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In linea di massima, si possono individuare due tipi di garanzie: una relativa alla quota sociale oggetto del trasferimento (c.d. nomen verum) e una connessa alla situazione patrimoniale della società, le cui azioni/quote sono oggetto di cessione (c.d. nomen bonum); con riferimento alla prima, il cedente è tenuto solo a garantire che la partecipazione societaria ceduta è di sua proprietà e che ne può liberamente diporre, in assenza di vincoli, pesi o legami di sorta. Diverso è il discorso in relazione alla seconda garanzia, ricollegata al fatto che la partecipazione ceduta rappresenti effettivamente una determinata percentuale del capitale sociale e quel determinato valore economico, risultante dal bilancio (o, comunque, da una situazione patrimoniale) ad una certa data. In altre parole, questa seconda tipologia di clausole tende ad assicurare la consistenza patrimoniale e la capacità reddituale dell'impresa.

Così, il cedente può assumere anche detta ulteriore e distinta garanzia in ordine alla consistenza quantitativa e qualitativa della partecipazione ceduta, sulla base della situazione patrimoniale ad una determinata data; in tali casi il cedente è tenuto a dare due fondamentali garanzie: una relativa all'effettiva consistenza delle poste attive ed all'inesistenza di passività ulteriori e l'altra relativa alla corretta valutazione, in base ai principi contabili generalmente applicati, delle poste attive e passive inserite nel bilancio di riferimento.

L'interprete deve sempre partire dal dato contrattuale al fine di verificare l'assunzione o meno, da parte del cedente, di una garanzia in ordine all'effettivo valore della partecipazione, così da rendere lo stesso - per così dire - immune dall'incidenza negativa di sopravvenienze passive, purché riferite a periodi precedenti al perfezionamento della cessione.

Gli eventi relativi alla consistenza e alla redditività della società potrebbero incidere sul valore di mercato delle azioni, quale può risultare dal bilancio, dallo stato patrimoniale, e da ogni altro elemento che influisca sul loro valore ovvero sulla adeguatezza del prezzo pattuito e, quindi, in definitiva sulla convenienza economica dell'operazione di cessione, ma la corrispondenza o meno del valore del bene venduto al prezzo pattuito non attiene alle qualità intrinseche (essenziali o promesse) previste dall'art. 1497 c.c., in quanto la misura del prezzo pattuito è normalmente irrilevante, a meno che non siano invocati i presupposti che consentano la rescissione per lesione ultra dimidium ovvero l'errore sul prezzo è causa di annullabilità del contratto solo qualora sia consistito in errore sulla qualità del bene.

Ne consegue che sono insussistenti i presupposti della disciplina codicistica - anche per ciò che attiene alla disciplina della decadenza e della prescrizione - quando si tratti di garanzia fornita per le sopravvenienze passive della società che, seppure relative a fatti avvenuti prima della conclusione del contratto, si potranno manifestare anche a distanza di anni, senza che l'acquirente ne avesse potuto avere conoscenza prima. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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