Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13357 - pubb. 16/09/2015

Società per azioni: il socio di minoranza può recedere anche in presenza di modificazioni statutarie che incidono sui diritti di partecipazione amministrativa, come quello di presentazione della lista per la nomina dell'organo amministrativo

Tribunale Milano, 31 Luglio 2015. Pres., est. Elena Riva Crugnola.


Società per azioni - Recesso del socio di minoranza - Presupposti - Modificazioni statutarie incidenti sui diritti di partecipazione amministrativa - Diritto di presentazione della lista per la nomina dell'organo amministrativo



Nel contesto normativo tracciato dalla riforma del 2003, nelle società per azioni, il recesso del socio di minoranza dissenziente rispetto a vicende sociali significative va considerato non più come un rimedio di ultima istanza a tutela della posizione del socio di minoranza, ma un' ipotesi di disinvestimento alternativa alla cessione delle azioni sul mercato alla quale è possibile ricorrere a fronte di un ampio numero di presupposti e che prevede criteri di liquidazione delle azioni non più penalizzanti (come nel regime previgente, che comportava invece il riferimento normativo al patrimonio sociale “contabile”, non evidenziante plusvalenze e redditualità) ma in qualche modo “concorrenziali” rispetto alle possibilità di vendere le azioni sul mercato, correlativamente essendo poi disegnato un procedimento di liquidazione “a scalare” volto a limitare l’impatto del recesso sulla consistenza patrimoniale della società e, quindi, sulle ragioni dei creditori sociali (offerta delle azioni del socio receduto in opzione agli altri soci; collocamento delle azioni preso terzi; acquisto di azioni proprie da parte della società; da ultimo, per il caso di infruttuosità delle ipotesi precedenti, riduzione del capitale sociale).

L'art. 2437 c.c., nel riferirsi ai "diritti di partecipazione" in endiadi con i "diritti di voto", non esclude dal novero dei diritti di partecipazione i diritti di partecipazione "amministrativi" per includervi solo quelli di partecipazione "patrimoniali", ma utilizza un ampio nomen juris, che non trova riscontro in altre sedi del codice, così legittimando l'inclusione nella formula normativa di entrambe le categorie sia dei "diritti patrimoniali" sia dei "diritti amministrativi", le quali, in altri articoli dello stesso capo del codice, sono individuate congiuntamente (art. 2346 comma 6, art. 2349 comma 2) ovvero separatamente (art. 2350 comma 2).

Pertanto, le modificazioni statutarie concernenti i diritti di partecipazione dei soci vanno individuate non solo nelle modificazioni statutarie incidenti sui diritti di partecipazione patrimoniale ma anche in quelle incidenti sui diritti di partecipazione amministrativa, diritti tra i quali va senz'altro ricompreso il diritto del socio di presentazione di lista per la nomina dell'organo amministrativo, tale presentazione risolvendosi non già in una mera modalità di regolamentazione della procedura di voto rilevante solo sul piano organizzativo, ma nella facoltà, riconosciuta statutariamente ad ogni socio, di concorrere alla nomina dell'organo gestorio secondo uno schema estraneo alla regola di maggioranza e, dunque, di "partecipare" più incisivamente rispetto alla regola di base ad una delle scelte organizzative vitali per l'ente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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