Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1307 - pubb. 22/10/2008

Oscurità di voci di bilancio e tutela dei soci

Tribunale Salerno, 12 Maggio 2008. Est. M. Assunta Niccoli.


Società cooperativa – Clausola arbitrale del regolamento – Impugnazione della delibera di approvazione del bilancio – Applicabilità – Esclusione.

Bilancio redatto in forma abbreviata – Oscurità di voci di spesa – Lettura in assemblea del dettaglio – Mancata annotazione del dissenso.

Responsabilità di amministratori e sindaci – Denuncia al collegio sindacale – Ricorso per ispezione giudiziaria – Tutela dei soci.



Nell’ambito di una società cooperativa, la clausola arbitrale contenuta nel regolamento interno volto a regolamentare la scelta, la assegnazione ed il pagamento delle unità immobiliari costruite per i soci, non è applicabile al procedimento di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere respinta la censura di oscurità e genericità della voce “fatture da ricevere” contenuta in un bilancio redatto in forma abbreviata, qualora il socio ricorrente, pur avendo votato contro l’approvazione del bilancio, abbia assistito in assemblea alla lettura del dettaglio delle voci di spesa e non abbia, con riferimento al punto in questione, fatto annotare il proprio dissenso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La denuncia al collegio sindacale prevista dall’art. 2408 cod. civ. ed il ricorso per ispezione giudiziaria ex art. 2409 cod. civ. costituiscono gli unici elementi che consentono la effettiva verifica del bilancio e la piena tutela dei soci di fronte alla cattiva gestione degli amministratori ovvero all’omesso controllo dei sindaci. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Ivan Lambiasi


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