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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 112 - pubb. 01/07/2007.

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Tribunale di Bergamo, 07 Ottobre 2004. Pres., est. Mocci.

Delibera di riduzione del capitale sociale – Opposizione del creditore ex artt. 25 e 33 d. lgs. 5/03 – Inammissibilità.


Il creditore che ritiene di subire pregiudizio dalla delibera di riduzione del capitale sociale può proporre opposizione a tale atto esclusivamente con la forma dell’atto di citazione.
Il 3° comma dell’art. 2482 c.c. (“Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione”) lascia, infatti, chiaramente intendere che il procedimento in camera di consiglio, previsto dagli artt. 25 e 33 del d. lgs. n° 5/2003, si riferisce ad una fase incidentale, promossa dalla società la quale, a fronte dell’opposizione dei creditori, ottiene (in via sommaria) di poter in ogni caso eseguire la delibera di riduzione, facendo constatare l’inesistenza di un “pericolo di pregiudizio per i creditori” ovvero prestando idonea cauzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

ORDINANZA

sul ricorso ex art. 2482 comma 2° c.c. e 33 e 25 D.Lgs. n° 5/2003, proposto da V.B. s.r.l. contro N.I. s.r.l., ai fini dell’opposizione alla deliberazione della società N.I. s.r.l. in data 21 aprile 2004 di riduzione del capitale sociale da € 130.000,00 ad € 30.000,00, per atto del notaio dr. ***, iscritto nel Registro delle Imprese di Bergamo il 23 aprile 2004.

Il Tribunale

- letti il ricorso e la comparsa di costituzione della resistente, nonchè gli atti e i documenti di causa;

- preso atto che la ricorrente, assumendo di essere titolare di un credito dell’importo di € 1.975.647,87 – fondato su un titolo formatosi prima dell’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese – pregiudicato dalla riduzione del capitale (che avrebbe comportato una diminuzione del patrimonio della società), ha proposto opposizione avverso la delibera di cui in epigrafe;

- considerato che, costituendosi, la N.I. s.r.l. ha dedotto l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sostenendo che il D. Lgs 17 gennaio 2003 n° 5 non avrebbe modificato il rito dell’opposizione alla riduzione del capitale – da introdurre secondo il normale procedimento ordinario – ma avrebbe solo variato il procedimento autorizzativo del Tribunale a dare esecuzione alla delibera di riduzione nonostante l’opposizione;

- osservato che, in altri termini, secondo l’assunto della resistente, il ricorso ex art. 25 e 33 D. Lgs. 5/2003 competerebbe alla società che ha deliberato la riduzione del capitale, la quale, pur in presenza dell’opposizione avversaria, potrebbe ottenere dal tribunale l’autorizzazione ad operare la riduzione, ove fosse infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ovvero la società avesse prestato idonea garanzia, e ciò sulla base del disposto di cui agli artt. 33 cit., 2445 comma 4° e 2482 comma 3° c.c., laddove l’opposizione sarebbe disciplinata dall’art. 2445 comma 3° e dall’art. 2482 comma 2° c.c.;

- preso atto che, sempre ad avviso della resistente, l’opposizione sarebbe in ogni caso tardiva, giacchè notificata a N.I. s.r.l. solo il 30 luglio 2004, ossia oltre i 90 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese, termine previsto a pena di decadenza dal nuovo dell’art. 2482 c.c., ed, oltretutto, inutile, giacchè il notaio, ottenuta la certificazione di cancelleria, aveva iscritto la delibera nel Registro delle Imprese, dandole così esecuzione e facendo venir meno il presupposto essenziale per ammettere la conversione del rito;

- preso atto che la resistente ha altresì contestato la legittimazione attiva di controparte, rilevando come, alla data del 23 aprile 2004, V.B. non era creditrice di N.I., nè poteva ragionevolmente esserlo in forza del lodo arbitrale parziale del 9 aprile 2004;

- considerato che, nel merito, la N.I. s.r.l. ha rilevato l’infondatezza del ricorso, giacchè lo spostamento di € 100.000,00 dal capitale sociale alla riserva straordinaria non aveva determinato una diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori;

- ritenuto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere accolta, poichè il dato testuale delle norme da applicare impone la forma dell’atto di citazione per l’opposizione alla riduzione del capitale sociale;

- considerato, in particolare, che già il 3° comma dell’art. 2482 c.c. (“Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un’idonea garanzia, dispone che l’esecuzione abbia luogo nonostante l’opposizione”) fa chiaramente intendere che il procedimento in camera di consiglio, previsto dagli artt. 25 e 33 D. lgs n° 5/2003, si riferisce ad una fase incidentale, promossa dalla società la quale, a fronte dell’opposizione dei creditori, ottiene (in via sommaria) di poter in ogni caso eseguire la delibera di riduzione, facendo constatare l’inesistenza di un “pericolo di pregiudizio per i creditori” ovvero prestando idonea cauzione;

- osservato che, d’altronde, l’art. 33 cit. omette di richiamare, fra le fattispecie cui applicare il rito camerale, anche il 2° comma dell’art. 2482 c.c., il che non pare essere un errore di coordinamento fra le norme, bensì una scelta coerente col sistema complessivo del nuovo rito societario, in cui l’opposizione di cui sopra, per la necessità di tutela dei diritti dei terzi, da l’avvio ad un giudizio di cognizione, tanto più che il dato letterale dell’art. 33 parla di “istanze”: e, mentre, è sicuramente un’istanza quella che chiede l’esecuzione nonostante l’opposizione, tale non può considerarsi l’opposizione ex sè;

- considerato che, proprio per tale ragione, non appare condivisibile la ricostruzione della ricorrente, la quale ipotizza un ricorso alla cognizione ordinaria soltanto eventuale, regolato dall’art. 32 D.lgs. n° 5/2003: infatti, la norma citata prevede un accertamento incidentale, laddove l’opposizione costituisce la domanda sostanziale (o di merito), perchè volta ad ottenere l’inefficacia della delibera, mentre di incidentale e sommario (e temporaneo, giacchè evidentemente la sentenza che decide il merito potrebbe pervenire alla revoca del decreto) vi è solo la possibilità di autorizzare l’esecuzione “nonostante l’opposizione”;

- preso atto che l’accoglimento della predetta eccezione assorbe gli ulteriori motivi della resistente;

- ritenuto che la novità della materia trattata consiglia l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Spese compensate.

Bergamo 7 ottobre 2004