Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1088 - pubb. 20/12/2007

Risoluzione del rapporto di revisione e intervento del tribunale

Tribunale Milano, 02 Febbraio 2007. Est. Francesca Fiecconi.


Controllo contabile - Incarico di revisione - Risoluzione anticipata per mutuo consenso - Revoca per giusta causa - Esclusione.



Non rientra nell’ambito di applicazione della norma di cui all’art. 2409 quater c.c. l’ipotesi della risoluzione anticipata per mutuo consenso del rapporto di revisione contabile atteso che, solo ove vi sia contrasto fra le parti circa i motivi della cessazione dell’incarico, può giustificarsi un intervento da parte del Tribunale diretto a valutare le effettive ragioni della revoca e ad evitare abusi al fine della tutela anche dei terzi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


omissis

Preso atto: che la società ricorrente, premesso di non emettere azioni quotate in mercati regolamentati e di non fare ricorso al mercato del capitale di rischio essendo interamente posseduta da T. s.p.a. per recente acquisizione, ha esposto che il bilancio della controllante T. è oggetto di revisione e controllo contabile da parte della Deloitte & Touche s.p.a., sicché l'affidamento di tale incarico ad un'unica società di revisione per tutto il Gruppo determinerebbe un coordinamento ed una razionalizzazione dell'attività anche sotto il profilo dei tempi e dei costi, oltre alla circostanza che l'affidamento delle funzioni di cui agli artt. 2409 bis e ss. c.c. a Deloitte, già incaricata della revisione del bilancio gestionale della ricorrente stessa, comporterebbe una semplificazione;

che la società ricorrente ha dunque adottato in data 11.12,2006, con parere favorevole del Collegio sindacale, delibera assembleare di revoca dell'incarico alla Price WaterhouseCoopers s.p.a.;

che la società di revisione Price Waterhouse, resa preventivamente edotta, si è espressa con missiva del 1.08.2006, il cui contenuto è stato ribadito in udienza, nel senso di confermare la disponibilità a non avanzare contestazioni od opposizioni in ordine alla delibera assembleare di revocare l'incarico, precisando in udienza che l'interruzione della sua attività rimane subordinata all'adozione della summenzionata delibera ed alla relativa sua efficacia e/o al suo perfezionamento a seguito dell'intervenuto decreto di approvazione da parte del Tribunale di Milano;.

considerato che la società che ha revocato il mandato, ha proposto istanza ai sensi dell'art. 2409 quater c.c. ("conferimento e revoca dell'incarico"), il quale stabilisce che l'incarico è conferito dall'assemblea, "ha la durata di tre esercizi" e "può essere revocato solo per giusta causa", prevedendosi in tal caso che "la deliberazione di revoca deve esser approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato";

che la norma che vuole la revoca del revisore subordinata al giudizio del tribunale, esteso al merito e avente natura costitutiva, pone il revisore al riparo da possibili abusi, non diversamente da quanto accade per i sindaci ai sensi dell'art. 2400 c.c.;

che , diversamente da quanto disposto per le società quotate attraverso la Comunicazione Consob 23119/1999 ( riferita alla parallela ipotesi di revoca per giusta causa di cui all'art. 159, co. 2, TUF 1998 ), il legislatore del 2003 non ha fatto alcun riferimento all'ipotesi in cui il rapporto si sciolga in via anticipata per mutuo consenso delle parti, trattandosi di fattispecie sostanzialmente diversa dal recesso unilaterale dal rapporto contrattuale di revisione;

che, nell'ambito della disciplina delle funzioni di controllo contabile esercitate presso le società non quotate, ove dovrebbe porsi maggiore accento alla dimensione privatistica del rapporto, la mancata tipizzazione di questa ipotesi induce a valutare l'opportunità di contemplare anche la risoluzione consensuale del contratto di revisione come ulteriore causa di cessazione anticipata del rapporto, ove il consenso di entrambe le parti dovrebbe tutelarle da possibili abusi;

che la previsione di cui all'art. 2409 quater c.p.c. deve peraltro coordinarsi con l'assetto normativo per cui la fattispecie (sebbene non sia espressamente menzionata dall'art. 33 D.Lgs. n.5/2003) rientra nell'ambito dei procedimenti camerali "in confronto di più parti" (art. 30 e ss. D.Lgs. n.5/2003);

che, a differenza dei procedimenti c.d. unilaterali, i procedimenti c.d. plurilaterali coinvolgono una pluralità di soggetti portatori di interessi contrapposti, pur nell'ambito della giurisdizione non contenziosa; che non pare dunque potersi prescindere da tale contrapposizione di interessi in quanto effettivamente manifestata sulla esistenza di una giusta causa di revoca ex art. 2409 quater c.c., altrimenti mancando i presupposti di fatto, derivanti appunto da una prospettazione diversa o contrapposta proveniente dal revisore, per cui il Tribunale possa fondatamente operare una effettiva valutazione;

che, diversamente opinando, il ruolo del Tribunale dovrebbe ritenersi limitato a prendere atto acriticamente del consenso delle parti, oppure esteso a sindacare, a dispetto del consenso delle parti e con limitati poteri officiosi di indagine tali da non consentire di prescindere dalle allegazioni e produzioni delle parti stesse (tanto più in mancanza del P.M. quale parte deputata a rappresentare interessi pubblicistici), fattispecie disparate qualificandole o meno come "giusta causa" di recesso soltanto sulla base della eventuale riconducibilità ad una tipizzazione astratta, e dunque comunque ignorando o non essendo in grado di appurare elementi ulteriori sottaciuti o anche soltanto inespressi dalle parti perché (a torto o a ragione) ritenuti irrilevanti;

che pertanto, ove non vi sia alcuna contestazione sulla causa dello scioglimento consensuale del rapporto, deve ritenersi che manchino i presupposti oltre che l'interesse concreto alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

respinge il ricorso in quanto inammissibile

Cosi' deciso in data 2 febbraio 2007

 

il Presidente Dott. Ugo Ferraris

il Giudice estensore Dott. Francesca Fiecconi