Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9485 - pubb. 26/09/2013

Lettura del dispositivo e mancanza del verbale nel fascicolo

Tribunale Piacenza, 12 Febbraio 2013. Est. Fazio.


Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile – Nullità ed inesistenza della sentenza – Insussistenza – Verbale d’udienza – Funzione – Lavoro subordinato (controversie individuali di) – Lettura del dispositivo in udienza – Attestazione nel verbale d'udienza – Necessità – Attestazione contenuta nella narrativa della sentenza – Rilevanza – Esclusione – Fondamento.



Scopo del verbale d’udienza è in generale l’attestazione che l’udienza si sia effettivamente celebrata, e – per quanto riguarda specificamente il rito del lavoro – l'attestazione della lettura del dispositivo all'udienza di discussione della causa. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

La nullità della sentenza si configura solo ove emerga un vizio del procedimento tale da impedire all’atto viziato (rectius, assente) di conseguire il proprio scopo, e solo a condizione che vi sia una espressa contestazione del vizio procedimentale da parte del difensore. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)

Con la pubblicazione del dispositivo, in quanto atto idoneo a certificare – in ragione del rito applicabile – la lettura del dispositivo, ed a fortiori la celebrazione dell’udienza, può ritenersi aliunde conseguito lo scopo che la legge attribuisce al verbale d’udienza, di guisa che l’assenza dello stesso nel fascicolo d’ufficio costituisce mera irregolarità e non già vizio di nullità della sentenza; e ciò in conformità alle prescrizioni dell’art. 156 c.p.c., a mente del quale la nullità può essere dichiarata ove espressamente prevista, e mai quando sia stato comunque raggiunto lo scopo cui era destinato l’atto viziato. (Antonino Fazio) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini



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