Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9433 - pubb. 18/09/2013

Azioni di accertamento negativo, in via cautelare: necessario comunque il periculum in mora

Tribunale Milano, 19 Aprile 2013. Est. Silvia Giani.


Azioni di accertamento negativo – Proponibilità in sede cautelare – Ammissibilità – Sussiste – Requisiti – Fumus boni juris e periculum in mora – Sussiste (art. 120 comma 6 bis CPI, come modificato dall’art. 52 Dlgs n 131/2010).



Se è ben vero che le azioni di accertamento negativo sono in astratto ammissibili, avendo il legislatore risolto ogni dubbio in proposito, avendo previsto l’ammissibilità di tali azioni anche in via cautelare (art. 120 comma 6 bis CPI, come modificato dall’art. 52 Dlgs n 131/2010), ciò non esime naturalmente dalla verifica in concreto della sussistenza dei requisiti delle azioni cautelari (Nel caso in esame, secondo il Tribunale, la mancata persistenza dell’illecito, la pacifica cessazione della commercializzazione del prodotto e le caratteristiche dei beni, non più soggette a gradimento del pubblico, tanto da avere già dato luogo, a detta del resistente, a un’operazione in perdita, comportano la mancanza del periculum in mora anche con riferimento a tali domande proposte in via riconvenzionale). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale