Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9351 - pubb. 31/07/2013

Cessazione della materia del contendere, rilevabilità d’ufficio e liquidazione delle spese

Tribunale Torino, 10 Maggio 2013. Est. Di Capua.


Procedimento civile – Cessazione della materia del contendere – Mancata previsione normativa – Applicazione nei casi di rinuncia alla pretesa sostanziale o del venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.

Procedimento civile – Transazione intervenuta nel corso del giudizio – Cessazione della materia del contendere.

Cessazione della materia del contendere – Spese di soccombenza – Liquidazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.



La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere rilevabile d’ufficio dal giudice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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