Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8053 - pubb. 07/11/2012

Compravendita internazionale Italia-Svizzera e competenza giurisdizionale del luogo di consegna della merce

Tribunale Varese, 27 Ottobre 2012. Est. Buffone.


Contratto di compravendita internazionale – Alienante italiano, acquirente svizzero – Inadempimento del compratore – Richiesta di pagamento del venditore – Obbligazione pecuniaria – Recupero del credito – Competenza giurisdizionale – Convenzione di Lugano, 30 ottobre 2077 – Principio actor sequitur forum rei – Unicità del criterio per la determinazione della competenza – Luogo di consegna della merce – Analogia con il reg. ce 44/2011 – Competenza del giudice italiano – Esclusione.



In materia di compravendita internazionale di beni o servizi, la nuova Convenzione di Lugano (del 30 ottobre 2007) non ricollega più la competenza giurisdizionale al luogo di pagamento dell’obbligazione insoddisfatta ma sempre al luogo di consegna della merce o di prestazione del servizio; ne consegue che, in difetto di deroga pattizia alla regola della competenza del luogo di consegna dei beni venduti, difetta di giurisdizione il giudice italiano sulla domanda di pagamento del venditore residente in Italia, dove il compratore inadempiente sia residente in Svizzera e quivi la merce sia stata consegnata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 1 c.p.c.

Massimario, art. 20 c.p.c.



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