Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8025 - pubb. 31/10/2012

Eventi sismici, tempo del rinvio, questione di costituzionalità e pregiudizio del diritto alla ragionevole durata del processo

Tribunale Varese, 24 Ottobre 2012. Est. Buffone.


Art. 6 comma III l. 122/2012 – Eventi sismici del 20-29 maggio 2012 – Rinvio d’ufficio delle udienze dei processi civili in cui coinvolte parti riferibili ai territori colpiti – Sindacabilità del giudice – Su rinuncia della parte – Rinuncia implicita – Esclusione – Incostituzionalità – Esclusione.



L’art. 6 comma III della l. 122/2012, prevede che sono rinviate d'ufficio, a data successiva al 31 dicembre 2012, le udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori, con nomina  antecedente al 20 maggio 2012, siano soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano sede nei comuni interessati dal sisma che ha colpito la popolazione tra il 20 e il 29 maggio 2012. L’art 6 cit prevede che “è fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio”, quanto esclude la rinuncia “implicita”); in assenza di rinuncia il giudice ha l’obbligo di differire ex officio la procedura. La disciplina non è sospettabile di incostituzionalità. Il tempo di rinvio, infatti, non pregiudica in modo rilevante il diritto alla ragionevole durata del processo ma soprattutto trae linfa dal dovere di solidarietà, verso le popolazioni colpite dal sisma, che giustifica una deroga alla trattazione generale dei procedimenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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