Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 763 - pubb. 01/01/2007

Interessi di mora e tassi previsti da nazioni diverse

Tribunale Mantova, 26 Agosto 2002. Est. Bernardi.


Fornitura di merce da soggetto di nazionalità olandese a soggetto di nazionalità italiana - Interessi moratori - Mancata indicazione della legge regolatrice del rapporto - Applicabilità del tasso previsto dalla legge olandese - Art. 57 disp. prel. c.c. e artt. 3 e 5 Convenzione di Roma 19 giugno 1980.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 28-6-1999 la società  Zeta s.r.l. agiva in giudizio onde ottenere il risarcimento dei danni (distinti in varie voci) asseritamente patiti in conseguenza della interruzione della fornitura di piante ornamentali, la risoluzione del contratto di somministrazione intercorso con l’azienda Delta di nazionalità olandese ed infine l’accertamento della illegittimità della misura degli interessi moratori pretesi da quest’ultima.

La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale onde ottenere il pagamento delle partite di merce fornite oltre agli interessi moratori che sarebbero stati convenzionalmente determinati nella misura del 1.5% mensili.

A seguito dell’esperita istruttoria veniva emessa sentenza non definitiva che, negata la qualificazione di somministrazione al rapporto negoziale in quanto fra le parti erano stati stipulati singoli contratti di vendita, disponeva il rigetto delle domande della società attrice, l’accoglimento della riconvenzionale la prosecuzione del giudizio al fine di accertare il contenuto della legge olandese in tema di determinazione degli interessi moratori. Siffatta normativa veniva ritenuta applicabile al caso di specie posto che nessuna pattuizione fra le parti era intervenuta, che la Convenzione di Vienna del 11-4-1980 (cfr. art. 78) non fissa la misura degli interessi moratori e che l'art. 57 disp. prel c.c. richiama la Convenzione di Roma del 19-6-1980 la quale stabilisce che, in mancanza della scelta della legge che regola il rapporto, si applica quella avente il collegamento più stretto dovendosi considerare tale quello con il paese in cui la società che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria sede amministrativa centrale (cfr. art. 3 e 5): di qui l’applicabilità della legge olandese atteso che la prestazione caratteristica doveva considerarsi la consegna della merce venduta.

La convenuta nel corso del giudizio dimetteva estratto del codice civile olandese trasmesso dal Consolato Generale dei Paesi Bassi in Italia mentre il difensore della società attrice, fatta riserva di appello, faceva successivamente presente che il mandato gli era stato revocato e, senza la sostituzione del legale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

 Motivi

La difesa della convenuta continua ad insistere per il riconoscimento degli interessi moratori nella misura del 1.5% mensile ma occorre ribadire che tale tasso non era stato convenuto fra le parti e che alla fattispecie, per le ragioni sopra evidenziate, trova applicazione la legge olandese: orbene l’art. 120 del codice civile olandese sancisce che la misura degli interessi legali è stabilita con decreto laddove il tasso è stato fissato nella misura del 6% dal 1-1-1998, del 8% dal 1-1-2001 e del 7% dal 1-1-2002. Posto che la messa in mora è avvenuta a far data dalla proposizione della domanda riconvenzionale (25-11-1999), la società Zeta va condannata a pagare alla convenuta, in aggiunta alla somma capitale di 37.559,73 fiorini come da dispositivo della sentenza parziale n. 64/02, l’ulteriore importo costituito dagli interessi nella misura legale fissata dalla legge olandese e dai decreti integrativi dal 25-11-1999 sino al saldo definitivo con la precisazione che, ogni anno, la somma su cui sono calcolati gli interessi legali è aumentata degli interessi maturati nell’anno (cfr. art. 119 co. II c.c. olandese).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riguardo all’intero giudizio di primo grado.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta così provvede:

condanna la società Zeta s.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore a pagare alla Delta in persona del legale rappresentante (salvo restando le disposizioni contenute nella sentenza parziale n. 64/02) gli interessi sulla somma di fiorini olandesi 37.559,73 a far data dal 25-11-1999 sino al saldo definitivo nella misura legale via via vigente secondo le disposizioni dell’art. 119 del codice civile olandese e dei decreti integrativi, interessi pari al tasso annuale del 6% dal 1-1-1998, del 8% dal 1-1-2001 e del 7% dal 1-1-2002 maggiorati secondo il metodo di calcolo previsto dall’art. 119 co. II del codice civile olandese;

condanna la società attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.310,49 di cui € 92,96 per spese, € 790,18 per diritti ed € 2.427,35 per onorari oltre al rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., IVA e CPA come per legge.