Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 762 - pubb. 01/01/2007

Filiazione naturale e sequestro giudiziario

Tribunale Mantova, 25 Luglio 2002. Est. Alessandra Venturini.


Filiazione naturale - Sequestro giudiziario a tutela della quota di legittima del figlio naturale - Titolo di erede - Necessità - Fumus boni juris - Insussistenza.



 


 


omissis

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti e i documenti di causa;

osserva quanto segue:

l’istanza di sequestro avanzata da parte ricorrente non può trovare accoglimento, difettando nella fattispecie i presupposti di legge per la concessione del provvedimento.

Il ricorrente, esponendo di aver promosso,  con atto di citazione notificato in data 1.02.02, giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti degli eredi di Bianchi Stefano, di cui assume di essere figlio naturale, ha richiesto autorizzazione a sequestro giudiziario dei beni immobili costituenti il patrimonio ereditario del defunto Bianchi Stefano, a tutela dei propri diritti, indicando nell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, per lesione di quota legittima, la domanda giudiziale oggetto dell’instaurando giudizio di merito.

Com’è noto il sequestro giudiziario può essere autorizzato dal giudice qualora sia controversa la proprietà di beni mobili e immobili.

Parte ricorrente sostiene che, nella fattispecie, ricorre tale ipotesi, in quanto qualora avesse esito positivo il giudizio di accertamento della paternità naturale dallo stesso promosso, egli diverrebbe erede legittimario ex art. 542 c.c, con conseguenze diritto ad un terzo del patrimonio appartenuto al de cuius, il quale ha disposto dei propri beni con testamento olografo, pubblicato il 17/5/99, istituendo eredi la moglie e i nipoti Chiara e Alfredo Bianchi.

Poiché è stata riconosciuta, in esito al giudizio ex art. 274 c.c, la sussistenza del fumus boni iuris in relazione alla successiva azione di filiazione, da tale circostanza deriva la verosimiglianza dello status di legittimario del ricorrente, la plausibilità dell’azione di riduzione ex art. 553 e ss. c.c e quindi la sussistenza del presupposto per la concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Tale tesi non può essere condivisa.

La controversia sulla proprietà dei beni di cui si richiede il sequestro deve essere attuale; il provvedimento è infatti volto ad assicurare l’esecuzione coattiva dell’obbligo di consegna o rilascio del bene di cui l’istante si afferma proprietario.

Nel caso di specie, allo stato, nessuna controversia può ritenersi sussistente in ordine all’acquisto iure ereditatis dei beni indicati in ricorso, non avendo il ricorrente nessun titolo per essere considerato erede di Bianchi Stefano.

Solo a seguito di accertamento positivo in ordine dell’esistenza di un rapporto di filiazione naturale tale pretesa potrà essere avanzata dal Verdi.

L’inesistenza del “fumus boni iuris”, ai fini della concessione del provvedimento di sequestro,  risulta evidente sol che si considera l’impossibilità per il ricorrente, di instaurare, entro trenta giorni dall’eventuale concessione del provvedimento, un giudizio di merito avente ad oggetto, come espressamente allegato, “la riduzione delle porzioni spettanti agli eredi testamentari”, “con riserva di chiedere anche la divisione del patrimonio in questione”.

Non essendo ancora stato dichiarato figlio naturale di Bianchi Stefano al ricorrente non potrebbe infatti riconoscersi la titolarità del diritto fatto valere.

Ritenuto inesistente il fumus boni iuris in ordine all’azione promossa, e pertanto superfluo l’esame in ordine alla sussistenza del periculum in mora, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenuta da Cerruti Lia, unica resistente costituita in giudizio.

Considerata l’attività processuale svolta ed in mancanza di deposito di nota relativa, le spese vengono liquidate, in via equitativa, in complessivi € 500,00 (di cui € 100,00 per spese), oltre a IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Visto l’art. 670 c.p.c e gli artt. 669 bis e ss. c.p.c ;

Rigetta al domanda di sequestro giudiziario, proposta con ricorso depositato il 2/7/2002 da Verdi Francesco, nei confronti di Cerruti Lia, Bianchi Alfredo e Bianchi Chiara;

Dichiara tenuto e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente costituita, Cerruti Lia, le spese di lite da questa sostenute, che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.